giovedì 14 aprile 2016

Lavoro Festivo: la Sentenza del Tribunale di Rovereto che farà discutere

Il Tribunale di Rovereto, con la Sentenza n. 10 dell'8 marzo 2016, si è pronunciato statuendo che il datore di lavoro non può pretendere la prestazione lavorativa in giornate festive (feste nazionali/festività infrasettimanali) sulla base del semplice consenso manifestato dal lavoratore in sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, con conseguente annullabilità/inefficacia delle clausole contenute nei contratti individuali di lavoro esplicitanti il consenso del lavoratore al lavoro festivo.
La pronuncia in commento si inserisce nella vexata questio del lavoro fornito dal prestatore nei giorni festivi.
Gli interessi in gioco sono diversi: da un lato, c'è il diritto dei lavoratori di astenersi in occasione delle festività infrasettimanali sancito dalla Legge 260/1949, come modificata dalla Legge 90/1954; dall'altro – a fronte delle profonde trasformazioni sociali e dei cambiamenti nelle abitudini dei consumatori registrati in questi ultimi anni - l'esigenza delle imprese di poter garantire un servizio sette giorni su sette, adeguando la propria organizzazione aziendale agli stili di vita attuali di moltissime persone, soprattutto nelle grandi città.
L'attuale regime di liberalizzazione delle aperture impone, altresì, logiche legate alla fidelizzazione della clientela rispetto ai competitors, nell'era dell'e-commerce, specie in un settore come quello della grande distribuzione organizzata, che risulta essere tra i più colpiti dalla crisi economica strutturale, con la possibilità di creazione di nuove opportunità lavorative in un momento difficile per l'occupazione.
Sino ad oggi, la regolamentazione del lavoro festivo è avvenuta per lo più o attraverso accordi collettivi o direttamente tra datore di lavoro e dipendente, attraverso le previsioni inserite nei contratti di assunzione.
Già nei mesi scorsi la Corte di Cassazione è intervenuta sulla materia. Con la pronuncia n. 16592/2015 la Suprema Corte ha statuito, infatti, che gli accordi in sede collettiva non possono abdicare ad un diritto soggettivo – quello appunto al riposo nei giorni festivi – che può essere regolamentato e anche rinunciato solo attraverso un accordo individuale tra datore e lavoratore.
Ebbene il Tribunale di Rovereto, con la pronuncia in commento, nell'affermare la condivisione dei principi espressi nella citata Sentenza della Corte di Cassazione in realtà se ne discosta, giungendo a ritenere che non soltanto gli accordi in sede collettiva, ma neppure quelli individuali, stipulati al momento dell'assunzione, potrebbero validamente abdicare al diritto al riposo nei giorni festivi.
Più precisamente, il Tribunale de quo concentra la propria disamina su quelle clausole, inserite nei contratti individuali di assunzione, che esplicitano il consenso del lavoratore al lavoro festivo, se richiesto dal datore di lavoro. Se è vero, afferma il Giudice nella Sentenza in esame, che l'accordo tra datore e lavoratore può abdicare al diritto al riposo nei giorni festivi, le clausole di tal fatta inserite nelle lettere di assunzione potrebbero essere invalidate.
Ad avviso del Giudice del Lavoro di Rovereto, una clausola contrattuale inserita nella lettera di assunzione finirebbe per attribuire alla libera scelta del datore di lavoro il diritto di pretendere la prestazione festiva infrasettimanale, vincolando così il lavoratore per tutta la vita lavorativa in azienda ad una scelta espressa non solo in un "momento di debolezza quale quello dell'assunzione (o della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto)", ma anche soggetta a "valutazioni di opportunità ampiamente variabili" nel tempo, ad esempio in relazione ai variabili impegni familiari. Occorrerebbe, pertanto, uno specifico accordo tra azienda e lavoratore sul lavoro festivo, da manifestarsi volta per volta.
Si tratta di una pronuncia che farà discutere.
Sancire, infatti, l'annullabilità/inefficacia del consenso prestato dal lavoratore rispetto ad alcune delle condizioni di lavoro offerte al momento della stipula del contratto – considerato che il riposo festivo integra un diritto soggettivo, ma non rientra nell'alveo dei diritti indisponibili o inderogabili – va a scardinare alcuni principi basilari sottesi al rapporto di lavoro che resta, pur sempre, un contratto.
Senza alcuna pretesa di esaustività, si pensi al fondamentale principio dell'affidamento, di cui agli artt. 1375 c.c. e 1175 c.c.: il datore di lavoro, al pari del lavoratore, deve poter fare affidamento sul carattere vincolante e sull'esigibilità delle prestazioni dedotte contrattualmente, nei limiti imposti dalla legge.
Ed ancora, la Sentenza in esame applica – di fatto - il rimedio dell'annullamento parziale del contratto, senza alcuna disamina od indagine circa il carattere essenziale o meno della clausola invalidata nell'intenzione originaria dei contraenti.
Seguendo il percorso logico della Sentenza del Tribunale di Rovereto, di fatto, l'eccezione di annullabilità/inefficacia delle condizioni contrattuali stipulate all'atto dell'assunzione può potenzialmente investire qualsiasi lavoratore, in quanto aprioristicamente ritenuto contraente debole al momento della stipula del contratto, e qualsiasi condizione di lavoro che vincoli – anche solo potenzialmente - il lavoratore per tutta la sua vita lavorativa.
Nel contesto sopra delineato, lo scorso dicembre è stato presentato il ddl n. 2179 di modifica alla Legge 27 maggio 1949, n. 260 "in materia di nullità dell'obbligo di lavoro nei giorni festivi" che prevede altresì sanzioni pecuniarie al datore che minaccia il licenziamento "o altre conseguenze negative" a fronte del rifiuto del lavoratore al lavoro festivo.
L'intreccio tra diritti dei lavoratori, esigenze aziendali e trasformazioni sociali rende evidente la necessità di un ripensamento complessivo della materia in esame, e ciò anche al fine di consentire un giusto contemperamento tra istanze tutte meritevoli di tutela.

Fonte: www.ilsole24ore.com//Lavoro Festivo: la Sentenza del Tribunale di Rovereto che farà discutere

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