“Nel delitto dell’art. 392 c.p. non assume rilevanza il possesso del bene in capo al soggetto agente che, raggiunto da un’iniziativa giudiziaria di natura petitoria, non si limiti ad atti conservativi o reintegrativi di un possibile spoglio, ma ponga in essere atti destinati ad incidere radicalmente sul diritto in contesa. La presenza di un accordo negoziale, in deroga all’art. 1593 c.c., costituisce per tutta la durata del contratto locatizio titolo idoneo ad impedire l’accessione del bene da parte del proprietario del fondo, ma non giustifica la piena facoltà di rimozione in capo al conduttore, non trattandosi di diritto reale sul bene, liberamente esercitabile“.
I principi in oggetto sono stati recentemente ribaditi con sentenza n. 12377/2016 dalla Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione che qui si annota.
Nel caso di specie le imputate, essendo nel possesso di un prefabbricato adibito a chiosco, realizzato dalla defunta madre su un fondo dalla stessa avuto in locazione, decidevano di smontarlo per portarlo altrove. Il fatto veniva però commesso a pochi giorni di distanza dalla notifica, a loro pervenuta, di un ricorso alla sezione specializzata agraria, proposto dalla proprietaria del fondo, rivolto ad ottenere la risoluzione del contratto e a rivendicare il suddetto bene.
La Corte d’appello di Bologna, diversamente dal giudice di primo grado, qualificava come non “arbitraria” la condotta delle imputate, accreditando quindi la tesi che valorizza il possesso dell’agente nel delitto ex art. 392 c.p., riconoscendo altresì una situazione di fatto corrispondente all’art. 1593 c.c..
Quest’ultima norma, si anticipa, tutela il conduttore che abbia eseguito addizioni sulla cosa locata, attribuendogli il diritto di toglierle (c.d. ius tollendi) al termine della locazione, qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo il diritto di ritenzione del proprietario, il quale sarà tenuto a corrispondere una indennità per il maggior valore ricavato.
Sulla base di ciò, la Corte territoriale escludeva l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, assolvendo le imputate con formula piena, revocando le statuizioni civili.
Definita in tal modo la regiudicanda ai fini penali, la proprietaria del fondo proponeva ricorso per Cassazione ai soli fini della responsabilità civile. In particolare, con il primo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione della legge penale, in relazione all’art. 392 c.p., in quanto la Corte territoriale si era soffermata su aspetti civilistici della vicenda, anziché limitarsi ad una valutazione esteriore dell’esistenza del “preteso” diritto, alla “possibilità di agire in giudizio” e all’effettivo “esercizio arbitrario con violenza sulle cose” ad opera delle imputate.
Sul punto si osserva che l’art. 392 c.p. è integrato ogni qual volta il soggetto agente, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo utilmente ricorrere al giudice, si faccia arbitrariamente ragione da sé con violenza sulle cose. La norma parla di “preteso” diritto presupponendo che, al momento della condotta, sia in atto tra le parti una contesa, sia essa giudiziale o di fatto, intorno alla titolarità o alle modalità di esercizio di quel diritto. Il diritto deve essere pertanto oggetto di reale o quantomeno potenziale contestazione da parte del soggetto passivo, avendo l’art. 392 c.p. come finalità quella di impedire che un soggetto sostituisca lo strumento di tutela pubblico con quello privato, in presenza di una contesa, non necessariamente sfociata in un giudizio pendente tra le parti.
L’elemento della “violenza” può essere integrato allorché la cosa oggetto di contesa sia danneggiata, trasformata o ne sia mutata la destinazione, con l’esclusione della parte offesa dall’esercizio di un proprio diritto. L’ “arbitrarietà” presuppone invece che la condotta violenta non sia legittimata da norme giuridiche generali o particolari o da principi generali dell’ordinamento. In relazione a quest’ultimo profilo, la Suprema Corte è chiamata a valutare la rilevanza del possesso del bene da parte delle imputate, nonché l’applicabilità al caso di specie dell’art. 1593 c.c..
Ciò chiarito la Corte, nel richiamare un proprio precedente (Sez. VI, sent. n. 23588/2013), ha ricordato che la riconosciuta rilevanza del possesso del bene in capo al soggetto agente è da riferirsi a condotte che si pongano in diretta contrapposizione con quel possesso, così da legittimare condotte manutentive di conservazione o di immediata reazione ad uno spoglio. Diversamente si configura il delitto di ragion fattasi, anche in relazione a beni posseduti dall’autore della condotta, quando questa non agisca direttamente sul possesso ma incida radicalmente sul diritto in contesa, così da conseguire l’utilità sottesa all’accertamento di spettanza dell’autorità giudiziaria.
Muovendo da tali premesse, i giudici di legittimità hanno ritenuto non invocabile nel caso di specie il principio in oggetto laddove esclude la penale responsabilità dell’agente-possessore del bene. D’altra parte l’azione delle imputate, prescindendo dalla circostanza che esse confidassero sulle loro buone ragioni, ha inciso arbitrariamente sul bene che formava oggetto di contesa, spingendosi ben oltre i limiti di azione manutentiva o reintegrativa.
Inoltre, non essendo contestata l’esistenza di una controversia destinata a sfociare in un giudizio volto ad accertare la titolarità della proprietà, tale condotta, nella misura in cui si è voluto disporre della res litigiosa, ha finito per vanificare il senso stesso del giudizio pendente. Ne consegue pertanto l’irrilevanza del possesso da parte delle imputate nei termini anzidetti.
Venendo al secondo profilo attinente le addizioni, la Suprema Corte ha preliminarmente osservato che gli incrementi sul bene locato, in applicazione del principio generale dell’accessione, divengono normalmente di proprietà del locatore, pur con le specifiche modalità dettate dall’art. 1593 c.c.
In tema di accessione è noto infatti che, in presenza di opere realizzate da un terzo con materiali propri, il proprietario del fondo possa decidere se ritenerle oppure obbligare chi le ha compiute alla rimozione. Nel caso di ritenzione, egli dovrà comunque corrispondere una somma che comprenda il valore dei materiali, il prezzo della manodopera; in alternativa potrà pagare in base all’aumento di valore del fondo (art. 936 c.c.).
L’art. 1593 c.c. si pone come specificazione del principio di accessione, riconoscendo al conduttore, che abbia eseguito le addizioni sulla cosa locata, il diritto di rimuoverle alla fine della locazione, se non vi è nocumento della cosa, salvo che il proprietario preferisca ritenerle e corrispondere un indennizzo. In relazione a ciò, il conduttore non è abilitato ad esercitare, prima di allora, la propria facoltà di rimozione delle addizioni su cosa locata onde consentire al locatore di esercitare la scelta alla quale ha diritto. In tal senso, appare chiaro l’inciso “alla fine della locazione”.
La Suprema Corte, a questo punto, ha pure preso in esame l’ipotesi in cui le parti avessero con apposita clausola derogatrice escluso che il bene immobilizzato nel suolo fosse, in base al principio di accessione, ritenuto dal proprietario di quest’ultimo. La presenza di tale accordo, secondo la Corte – che in questo caso si è affidata ad altro precedente (Sez. VI-2 Civile, n. 2501/2013) – costituisce per tutta la durata del contratto titolo idoneo ad impedire l’accessione del bene da parte del proprietario del fondo, ma non giustifica in ogni caso la piena facoltà di rimozione in capo al conduttore, non trattandosi di diritto reale sul bene, liberamente esercitabile.
Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai soli fini civili, essendo venute meno le ragioni sulla cui base era stata esclusa la responsabilità delle imputate, ferma restando l’intangibilità del giudicato penale.
Per leggere la sentenza clicca qui: cass-pen-12377-2016.pdf
Fonte: www.giurisprudenzapenale.com
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venerdì 15 aprile 2016
Il possesso del bene sul fondo locato non esclude l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni
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