Se è il minore stesso a scattarsi foto pornografiche non è integrato il reato che punisce chi offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico (art. 600 ter, comma 4, Codice Penale). Per poter parlare di reato occorre che la produzione del materiale pornografico avvenga da parte di un soggetto altro e diverso dal minore utilizzato. Del tutto irrilevante è invece il fine e la presenza o meno del consenso da parte del minore “a farsi utilizzare” da altro soggetto essendo in tali ipotesi sempre configurato il reato. A stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11675 dello scorso 18 febbraio 2016.
Il caso. Nella vicenda all’esame della terza Sezione della Cassazione penale, gli autoscatti della minorenne erano stati dalla stessa volontariamente ceduti ad altri e da questi ceduti ad altri ancora ma sia i giudici di primo che di secondo grado, a differenza di quanto sostenuto dal procuratore della Repubblica, hanno ritenuto insussistente la condotta degli imputati, in quanto, non trattandosi di minorenne “utilizzata”, mancherebbe un elemento della fattispecie delittuosa.
D’accordo con i colleghi dei gradi inferiori, i giudici di Cassazione hanno ribadito che una diversa lettura della norma comporterebbe un’interpretazione analogica in malam partem.
La decisione. La Suprema Corte chiarisce che il fondamento dell’intera previsione contenuta nell’articolo 600 ter del Codice Penale (Pornografia minorile) deve essere rinvenuto nel primo comma, decisivo per l’interpretazione dei commi successivi, il cui contenuto è chiaro nel punire chi utilizza, recluta o induce il minore. Pertanto, tutte le condotte punite nei successivi commi, tra cui anche il 4° del caso di specie, hanno come presupposto l’esistenza di un soggetto a monte che abbia prodotto il materiale medesimo impiegando come mezzo il minore .
Fonte: www.ilpenalista.it/Il minore invia un selfie porno: diffonderlo non è reato - La Stampa
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mercoledì 30 marzo 2016
Il minore invia un selfie porno: diffonderlo non è reato

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