lunedì 15 febbraio 2016

Spallata a un collega in ufficio: licenziamento esagerato

Momento di tensione in azienda tra due lavoratori. A certificarlo è lo scontro fisico in ufficio. Più precisamente, si parla di una “spallata” – come da relazione di servizio della guardia giurata presente quel giorno – data dal dipendente a un collega, e accompagnata dalla frase, carica di astio, “Ma che cos’ha da guardarmi?”.
Condotta poco urbana, senza dubbio, ma non così grave da giustificare addirittura il licenziamento. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2830/16 del 12 febbraio scorso.
Scontro. Già i giudici del Tribunale e d’Appello si sono pronunciati sminuendo la visione tracciata dall’azienda. Illogico, a loro dire, parlare di «rissa nel luogo di lavoro». Illegittima, quindi, la «risoluzione in tronco» del rapporto col dipendente.
Per i giudici, più precisamente, è evidente la «carenza di proporzionalità tra condotta» contestata e «sanzione» adottata.
Su questo fronte la ricostruzione dell’episodio – come da «relazione di servizio di una guardia giurata» – appare chiara: il «contatto fisico» tra i due lavoratori si è limitato a una «spallata, neppure violenta e comunque priva di qualsiasi ulteriore strascico». E anche la frase successiva, cioè “Ma cos’ha da guardarmi?”, non aveva certo «contenuto minaccioso».
Impossibile parlare di «rissa», spiegano i giudici.
Allo stesso tempo, va dato il giusto peso al curriculum del lavoratore, che in «dieci anni» in azienda non ha mai ricevuto «sanzioni disciplinari», pur avendo manifestato un carattere «iracondo e puntiglioso».
Conseguenze. La ‘lettura’ proposta dai giudici viene condivisa dai magistrati della Cassazione. Eccessivo, in sostanza, il valore attribuito dalla società all’episodio avvenuto in ufficio.
Nonostante le obiezioni proposte dai legali dell’azienda, difatti, è impensabile, secondo i Giudici, parlare di «rissa», essendosi «limitato il contatto fisico ad una spallata, senza conseguenze sull’equilibrio fisico» della persona colpita, e, sia chiaro, senza alcun «turbamento» nell’attività lavorativa.
Tutto ciò consente di confermare le valutazioni fatte tra Tribunale e Corte d’appello: la «sanzione» adottata dall’azienda è esagerata. Nullo, di conseguenza, il «licenziamento» del lavoratore.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Spallata a un collega in ufficio: licenziamento esagerato - La Stampa

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