domenica 14 febbraio 2016

Dai minimi al forfait, passaggio da valutare caso per caso

Passaggio dal vecchio regime dei minimi al nuovo dei forfettari da valutare caso per caso. Le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 al regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014 non sembrano così incisive per spingere coloro che hanno aderito al regime dei "vecchi" minimi negli scorsi anni verso il passaggio al "nuovo" regime forfettario risultante a seguito delle modifiche inserite dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Le persone fisiche che intraprendono una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2016 possono, in presenza dei requisiti richiesti, aderire esclusivamente al regime forfettario, e non più al regime dei minimi che è stato definitivamente "pensionato" dal legislatore della legge di stabilità 2016. Tuttavia, è prevista la possibilità per i primi cinque anni di attività (dal 2016 al 2020 per coloro che iniziano nel corso del 2016) di applicare un’imposta sostitutiva del 5% (e quindi notevolmente ridotta rispetto all’aliquota ordinaria del 15%) in presenza dei requisiti "start up" (mancato esercizio di altra attività d’impresa nei precedenti tre anni, la nuova attività non costituisce mera prosecuzione di altra attività svolta in qualità di lavoratore dipendente ed in caso di prosecuzione di attività svolta da altro soggetto per il limite di ricavi si deve tener conto anche di quelli conseguiti dal dante causa).

fonte: www.italiaoggi.it//Dai minimi al forfait, passaggio da valutare caso per caso - News - Italiaoggi

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