martedì 10 novembre 2015

Danni e lesioni alla persona in treno? Quando la responsabilità è del vettore

Durante un viaggio in treno possono capitare eventi indesiderati causanti danni e lesioni ai passeggeri: frenate brusche e aperture difettose degli sportelli sono solo alcune possibili fonti di tali inconvenienti.

La legge prevede all'art. 1678 cod. civ. che con il contratto di trasporto il vettore si obbliga a trasferire persone da un luogo a un altro e, al successivo art. 1681, che il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Continua poi qualificando come nulle tutte le clausole che limitano tale responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore.

Più nello specifico il trasporto ferroviario interno di persone è regolato dal R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1948: se il viaggiatore subisce un danno nella persona in conseguenza di anormalità verificatesi nell'esercizio ferroviario, l'Amministrazione ne risponde, a meno che provi che l'anormalità è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore.

Leggendo tale disposizione in concerto con l'articolo 1681 cod. civ. si deduce l'inversione dell'onere della prova allorquando viene provata l'anormalità del servizio di trasporto: dal momento della dimostrazione dell'anormalità vige una presunzione di colpa a carico del vettore.

A disciplinare la responsabilità delle imprese ferroviarie in relazione ai passeggeri è poi subentrato il Regolamento CE 2007/1371 della Commissione Europea relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. L'art. 26 dell'Allegato 1 al Regolamento prevede che il trasportatore è responsabile del danno derivante dalla morte, dal ferimento o da qualsiasi altro pregiudizio all'integrità fisica o psichica del viaggiatore, causato da un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario e sopravvenga durante la permanenza del viaggiatore nei veicoli ferroviari, o al momento in cui egli vi entra o ne esce, qualunque sia l'infrastruttura ferroviaria utilizzata. La responsabilità viene meno se l'incidente è stato causato da una colpa del viaggiatore ovvero da circostanze estranee all'esercizio ferroviario, circostanze che il trasportatore non poteva evitare. Infine il trasportatore non incorre in responsabilità laddove l'incidente sia dovuto al comportamento di un terzo.

In linea con le disposizioni normative sopra citate, la giurisprudenza si è espressa più volte circa la responsabilità del vettore. Il Tribunale di Reggio Emilia Sez. II, nella sentenza del 5 febbraio 2014 afferma che in tema di trasporto di persone, il viaggiatore che assuma di aver subito danni a causa del trasporto, ha l'onere di dimostrare il nesso esistente tra l'evento dannoso e il trasporto medesimo; resta poi a carico del vettore l'onere di provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza. Così anche Cass. civ. n. 4482/2009 e Cass. civ. n. 16893/2010, secondo la quale: "Nel contratto di trasporto di persone […], il viaggiatore che abbia subito danni a causa del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto), ha l'onere di provare il nesso eziologico esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi durante il viaggio anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento; incombe, invece, sul vettore, al fine di liberarsi dalla presunzione di responsabilità a suo carico […], l'onere di provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza".

Alla chiarezza delle disposizioni inderogabili individuate dalle leggi nazionali ed europee non corrisponde un altrettanto lineare recepimento delle stesse da parte dei vettori ferroviari che spesso, nelle Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri, inseriscono clausole tendenti a limitare la responsabilità per i danni alla persona del passeggero. Come molto opportunamente evidenziato dalla Camera di Commercio di Milano nel Parere in materia di clausole vessatorie nei contratti di trasporto ferroviario, è quindi illegittimo il punto 10.2 delle Condizioni Generali di Trasporto dei passeggeri di Trenitalia laddove inserisce una previsione secondo la quale il vettore non risponde dell'operato dei suoi agenti qualora essi operino, su richiesta del passeggero, per prestazioni che non competono al vettore o comunque al di fuori delle mansioni loro attribuite. Suddetta previsione viola il principio del ragionevole affidamento del passeggero verso il personale di bordo, che dovrebbe semmai rifiutarsi di eseguire le prestazioni richiestegli. Similmente è illegittima la clausola inserita da TRENORD nell'art. 73 punto 4) delle Condizioni Generali di Trasporto laddove, circa la responsabilità per danno alle persone, prevede in capo al viaggiatore l'onere di far constatare immediatamente il danno al personale addetto al controllo.

Tali clausole introducono difatti casi di esclusione della responsabilità del vettore non rientranti tra quelli tipizzati elencati tassativamente dall'art. 26 dell'Allegato 1 del Regolamento europeo.

fonte: www.ilsole24ore.co//Danni e lesioni alla persona in treno? Quando la responsabilità è del vettore

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