sabato 31 ottobre 2015

Guida in stato di ebbrezza, altruità del veicolo e raddoppio di durata della sospensione della patente

1. La Corte costituzionale, con la sentenza in commento, ha dichiarato infondata una questione di legittimità proposta con riguardo all'art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Per intendere il senso della questione, sollevata dal Tribunale di Rovereto, occorre una premessa sul meccanismo sanzionatorio, relativamente complesso, del quale la norma censurata costituisce solo una parte.

Nella materia della guida in stato di ebbrezza (o di acuta intossicazione da stupefacenti), le sanzioni penali classiche (ammenda ed arresto) sono accompagnate da misure concorrenti, con funzioni tanto dissuasive che preventive, sulla cui natura si è discusso in passato, soprattutto per determinare se potessero essere applicate retroattivamente o con la sentenza di patteggiamento. Nel quadro attuale, è lo stesso legislatore a stabilire, expressis verbis, la natura delle misure in questione, classificandole come sanzioni amministrative accessorie.

Va ricordata anzitutto, in questa sede, la sospensione della patente (artt. 218 e 218-bis), che ovviamente priva l'interessato, per un dato periodo,  della possibilità di condurre veicoli per i quali sia richiesta un'abilitazione alla guida, e comporta, in caso di violazione del divieto, l'applicazione di una sanzione amministrativa (fin circa ad un massimo di 8.000 euro) e l'adozione di misure amministrative ulteriori di gravità crescente (revoca della patente, fermo amministrativo del veicolo, confisca del veicolo stesso)[].

Viene poi in rilievo la confisca del mezzo condotto dal soggetto in stato di ebbrezza (art. 213). Il provvedimento di ablazione - chiaramente il più efficace sul piano dissuasivo - resta escluso quando il veicolo appartiene a «persona estranea al reato» (così, per quanto particolarmente interessa in questa sede, l'art. 186, comma 2, lettera c del Codice). È opportuno ricordare come - nonostante qualche imprecisione talvolta determinata dal linguaggio corrente - non sia sufficiente che il veicolo appartenga a persona diversa dal soggetto conducente, essendo anche necessario che il terzo sia, appunto, «persona estranea al reato». Di talché, ad esempio, il proprietario del veicolo che lo affidasse al conducente, pur consapevole della condizione di ebbrezza del medesimo, sarebbe ugualmente esposto alla confisca[].

In questo contesto generale, a far tempo dal 2009, si inserisce la disciplina censurata dal tribunale di Rovereto.

Nel testo vigente, la lettera c) del comma 2 dell'art. 186 del Codice - cioè la previsione relativa alle intossicazioni di grado più elevato (oltre 1,5 grammi per litro) - stabilisce, al secondo periodo, che venga sempre applicata la sanzione della sospensione della patente, con durata che può variare da un anno a due, a seconda della gravità del fatto. Ma il terzo periodo della stessa norma dispone che «se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata», e dunque può variare tra un minimo di due anni ed un massimo di quattro.

Anche se la correlazione non è istituita direttamente, sembra chiaro che l'aggravamento della sanzione sospensiva si connette alla insuscettibilità di confisca del veicolo condotto in stato di ebbrezza: si è visto, infatti, che la confisca è preclusa in caso di appartenenza del mezzo a persona estranea al reato; la norma censurata, dal canto proprio, utilizza esattamente la stessa formula[].

2.  La ratio della disposizione si individua con una certa facilità: prevenire (o almeno reprimere) la prassi del ricorso a vetture intestate ad altre persone per spostarsi pur dopo l'abuso di alcool, o di abusare di alcool con minori remore in quanto muniti di vetture intestate a terzi. È parso cioè che la deterrenza esercitata dal rischio di un grave danno economico, provocato dalla confisca di un veicolo, dovesse essere compensata, nel caso di preclusione della misura, dall'aggravamento  di una sanzione a sua volta temuta (e non suscettibile di sospensione condizionale), qual è la sospensione del permesso di guidare.

La previsione censurata trova applicazione, nei singoli casi concreti, in un aumento proporzionale rispetto al valore che sarebbe stato fissato dal giudice avuto riguardo ai limiti edittali ordinari della previsione. In altre parole, la durata della sospensione andrà determinata tenuto conto dei misuratori ordinari di gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e poi moltiplicata per due.

Per scaricare il testo della sentenza in commento, pubblicata sul sitowww.giurcost.orgcliccare qui.

fonte: www.penalecontemporaneo.it//DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

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