giovedì 1 ottobre 2015

Danno da sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato

In tema di sinistri stradali cagionati da veicoli non identificati la Legge 24 dicembre 1969, n. 990, all'art. 19, sancisce la costituzione presso la Consap S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) di un "Fondo di garanzia per le vittime della strada". Tramite la costituzione di questo fondo si è inteso attivare un servizio utile al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione stradale nei casi in cui il veicolo investitore non sia stato identificato.

Tale articolo, individuando il diritto della vittima di un sinistro cagionato da veicolo non identificato ad un adeguato risarcimento del danno, prevede due presupposti per l'applicazione della norma stessa:

1) che il veicolo danneggiante non sia stato identificato, e quindi non sia stato possibile risalire alle generalità del proprietario;

2) che ciò non sia addebitabile a colpa della vittima, la quale deve aver agito quindi utilizzando l'ordinaria diligenza.

Proprio rispetto a tale norma si è recentemente pronunciata la Cassazione civile, sez. III, con sentenza datata 13/01/2015, n.274, giungendo ad effettuare significative precisazioni a riguardo.

Ha infatti elaborato il seguente principio di diritto: "Nel caso di sinistro causato da veicolo non identificato l'obbligo risarcitorio sorge non soltanto nei casi in cui il responsabile si sia dato alla fuga nell'immediatezza del fatto, ma anche quando la sua identificazione sia stata impossibile per circostanze obiettive, da valutare caso per caso, e non imputabili a negligenza della vittima".

Nel caso di specie la ricorrente veniva investita da un autoveicolo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Il danneggiante non fuggiva nell'immediatezza del sinistro stradale, ma si fermava per accertarsi delle condizioni di salute della vittima. Questa rispondeva con una generica affermazione circa le sua condizione (affermava semplicemente "sto bene"), al che l'investitore lasciava il luogo del sinistro senza ulteriori accertamenti e senza fornire alcun dato personale.

Successivamente la vittima riportava dei danni dovuti all'incidente e procedeva quindi, non avendo identificato il soggetto che la aveva investita, a richiedere il risarcimento dei danni alla Consap S.p.a.

La Corte di Appello di Trieste rigettava la richiesta risarcitoria, ritenendo non sussistenti i presupposti per agire nei confronti della Consap S.p.a. Si affermava infatti che non era stata fornita la prova circa la circostanza che la vittima venne a trovarsi, al momento del sinistro, nella impossibilità oggettiva di identificare il veicolo investitore.

La Corte adita aveva ritenuto che la responsabilità risarcitoria in capo alla Società convenuta sussisteva solo nei casi in cui il responsabile del sinistro si fosse dato alla fuga, rimanendo quindi non identificato. Poiché nel caso di specie il danneggiante si era fermato, si era informato sulle condizioni della vittima e solo dopo aver ricevuto rassicurazioni da parte di questa ripartiva; non vi erano i requisiti necessari a procedere nei confronti della Consap S.p.a.

La Corte di Cassazione cassava in toto la sentenza di secondo grado, rinviandola alla Corte di Appello di Trieste in diversa composizione.

Osservava la violazione e falsa applicazione della norma, nel momento in cui veniva affermato che la responsabilità della Consap S.p.a. non sussisteva in quanto non c'era stata, nel caso di specie, la fuga dell'investitore. La Corte di Cassazione ha affermato che "la fuga del responsabile non è elemento costitutivo della fattispecie astratta prevista dalla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19, comma 1, lett a)".

Questa norma infatti, come già ricordato, pone a carico della Società il risarcimento del danno per "veicolo non identificato" qualora il responsabile del sinistro non sia stato individuato. Prevede inoltre come ulteriore condizione che la mancata individuazione non sia addebitabile a colpa della vittima (e questo profilo deve essere accertato caso per caso).

La Corte giunge quindi alla conclusione che, dato che la norma non fa alcun riferimento alla necessaria fuga del veicolo investitore, questo non è requisito necessario per procedere alla richiesta del risarcimento danni alla società Consap.

fonte: www.ilsole24ore.com//Danno da sinistro stradale cagionato da veicolo non identificato

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