E' confermato il "no" alla richiesta di un uomo, agli arresti domiciliari, di ottenere un permesso ad hoc per andare ogni giorno in Chiesa per due ore. E' logico catalogare i bisogni spirituali come primarie esigenze di vita, ma possono essere soddisfatti tramite la tecnologia, anche a casa, salvaguardando le esigenze cautelari dei "domiciliari". Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 38733/15.
I giudici del tribunale affermano che non c'è possibilità di «revoca della misura degli arresti domiciliari». Allo stesso tempo, però, viene anche ritenuta inaccettabile la richiesta di «autorizzazione a recarsi ogni giorno presso una Chiesa, per due ore». Così viene respinta la tesi, avanzata dal legale dell’uomo ai domiciliari, della violazione delle «indispensabili esigenze di vita», comprensive, ovviamente, in questa ottica, anche dei «bisogni spirituali».
La decisione è ribadita in Cassazione, accompagnata da una semplice considerazione: la mancata «autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di applicazione della misura degli arresti domiciliari per poter frequentare una Chiesa» è valutabile, secondo il legale, come una violazione della Carta Costituzionale, che garantisce ad ogni soggetto – inclusi i detenuti – la possibilità di «professare liberamente la propria fede religiosa».
Di fronte alle obiezioni mosse dall'avvocato dell’uomo ai domiciliari, i Giudici della Suprema Corte affermano che «le indispensabili esigenze di vita possano riguardare bisogni non solo materiali, ma anche spirituali», comprendendo, quindi, anche la «soddisfazione di bisogni di natura religiosa». Però è legittima «la limitazione, nei confronti di persona sottoposta al regime detentivo, di diritti e di facoltà normalmente spettanti ad ogni persona libera», sempre che «detta limitazione non dia luogo ad una loro totale soppressione e, per altro verso, sia finalizzata a garantire» comunque «le esigenze cautelari». Ciò significa che è corretto il rifiuto di un permesso per consentire, in questo caso, alla persona ai domiciliari di recarsi quotidianamente in Chiesa.
Anche tenendo presenti l’«evoluzione della tecnologia» che, sottolineano i giudici, «consente di osservare il precetto canonico anche attraverso modalità diverse dalla diretta partecipazione al culto, ad esempio attraverso l’utilizzo del mezzo televisivo, come, peraltro, fanno gli infermi costretti a rimanere allettati in ambito ospedaliero o domiciliare».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Domiciliari intoccabili: niente permesso per andare in Chiesa. La Messa si può seguire in Tv a casa - La Stampa
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venerdì 2 ottobre 2015
Domiciliari intoccabili: niente permesso per andare in Chiesa. La Messa si può seguire in Tv a casa
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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