Pubblicate le prime pronunce, a seguito della novella, introdotta nel codice di rito civile, in tema di pignoramento mobiliare. L’esecutato, nominato custode del veicolo pignorato, non provvedeva a consegnarlo, nel termine previsto dalla nuova formulazione del comma terzo dell’art. 521 bis c.p.c. Nel silenzio della legge, al giudice non resta che dichiarare l’estinzione anticipata della procedura. Nel dettaglio, il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, era stato adito da un creditore pignorante, proponendo reclamo avverso l’ordinanza, emanata dallo stesso Tribunale in composizione monocratica, con la quale era stata dichiarata l’estinzione del procedimento esecutivo, ex art. 164 bis c.p.c., e quindi per antieconomicità dello stesso. Non risultava infatti pervenuta, da parte dell’Istituto Vendite Giudiziarie, la dichiarazione ex art. 521 bis c.p.c. Da tale carenza il giudice aveva dedotto la mancata consegna, da parte del custode del veicolo pignorato, nella specie il debitore, del bene medesimo. Il creditore chiede al collegio la revoca del provvedimento, sostenendo che al momento della dichiarazione di estinzione della procedura non era ancora decorso il termine di 90 giorni previsto dalla legge, ed entro lo stesso le autorità preposte avrebbero potuto accertare la circolazione del veicolo pignorato e provvedere alla consegna dello stesso all’I.V.G. Viene rilevato, inoltre che, dalla citata dichiarazione, decorre il termine per provvedere all’iscrizione a ruolo, della quale viene altresì chiesta la rimessione in termini. Il Collegio, nel confermare l’ordinanza di estinzione reclamata, osserva che l’iscrizione a ruolo non poteva, materialmente, essere effettuata, mancando il presupposto previsto dalla legge, ovvero la consegna dei beni. L’art. 521 bis c.p.c. statuisce, più in particolare, che l’I.V.G. provveda a comunicare al creditore pignorante, attraverso pec, di aver ricevuto la consegna dei beni, e che da tale momento decorra il termine per iscrivere a ruolo. In assenza di “apprensione materiale del bene”, chiarisce il collegio, “la procedura esecutiva non è correttamente introdotta […] non potendo […] darsi corso alla vendita, nell’impossibilità pratica di immettere l’aggiudicatario nel possesso del bene”. Da ciò il collegio deduce, infine, che non rileva neppure la circostanza che la dichiarazione dell’estinzione fosse intervenuta entro il termine previsto all’art. 497 c.p.c., poiché non può darsi corso all’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva quando manchi la dichiarazione di consegna del bene pignorato all’IVG.
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lunedì 10 agosto 2015
Pignoramento mobiliare: se l'esecutato non consegna il bene l'esecuzione si estingue
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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