Nel caso in cui, occupando il campo, si interrompa e si impedisca l’allenamento dei giocatori di una squadra, si pone in essere una condotta minacciosa e violenta che rientra nelle ipotesi previste dall’articolo 6 della legge 401/1989 che prevede il divieto di accedere alle manifestazioni sportive. Così ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 31387/15.
Il caso
Un uomo interrompeva l’allenamento della squadra di basket milanese Olimpia Armani Jeans e impediva ai giocatori ed all’allenatore di svolgere la propria attività. A seguito di questo episodio il Questore di Milano disponeva con un provvedimento il divieto per il soggetto di accedere ai luoghi in cui si svolgevano manifestazioni sportive relative alla squadra citata, e la presentazione, presso la Questura di Milano, mezz’ora dopo l’inizio delle manifestazioni sportive in questione, per la durata di due anni.
Il gip convalidava il provvedimento poiché riteneva che le condotte poste in essere dall’uomo fossero riconducibili all’art. 6, comma 1, l. n. 401/1989 che disciplina il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Infatti, nonostante la fattispecie fosse peculiare – la condotta era rivolta contro i giocatori della propria squadra, accusati di scarso impegno nelle gare - andava comunque ricollegata alle manifestazioni sportive. Inoltre, essendo connotata da violenza e minaccia era riconducibile all’art. 610 c.p. (violenza privata) ed era contemplata dalle previsioni dell’art. 6 citato.
L’uomo ricorreva per cassazione denunciando violazione di legge: i fatti erano avvenuti in una seduta di allenamento della squadra in un luogo diverso da quello in cui si disputano le gare e non vi era stata alcuna colluttazione o contrasto minaccioso. La Corte richiama una sentenza delle Sezioni Unite (n. 44273/2004) in cui si risolveva il contrasto giurisprudenziale riguardante i requisiti minimi del provvedimento del Questore con cui viene imposto l’obbligo di presentazione previsto dall’art. 6 citato. In quell’occasione si era affermato che il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura, ossia la pericolosità del soggetto, verificando che i fatti indicati dal Questore ne siano indizio sicuro; l’adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, che, se ritenuta eccessiva, può essere ridotta, ma non aumentata, ex officio dal giudice; le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere.
Secondo la Corte il gip ha convalidato correttamente il provvedimento del Questore. Infatti la condotta, consistita nell’occupare il campo, interrompendo e impedendo l’allenamento ai giocatori della squadra, è da ritenersi minacciosa e violenta e per questo correttamente riconducibile alle previsioni di cui all’art. 6 citato. La norma, inoltre, fa riferimento ad episodi commessi non solo in occasione, ma anche a causa di manifestazioni sportive, ricomprendendo condotte che, pur se non tenute durante eventi sportivi, sono ad essi collegati da un rapporto di diretta e stretta causalità. Il gip ha giustamente rilevato che, essendo l’episodio avvenuto durante un allenamento finalizzato alla partecipazione a competizioni sportive, sia indiscutibile il collegamento tra lo scopo della condotta e le manifestazioni sportive.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Occupa il campo e impedisce l’allenamento della squadra: disposto il divieto di accedere alle manifestazioni sportive - La Stampa
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lunedì 10 agosto 2015
Occupa il campo e impedisce l’allenamento della squadra: disposto il divieto di accedere alle manifestazioni sportive
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