In tema di risarcimento del danno conseguente a sinistro stradale, produrre la fattura delle riparazioni non basta se non è accompagnata da una quietanza o da un’accettazione. Lo stabilisce la Cassazione con l'ordinanza 15176/15.
Il caso
La carrozzeria attrice conveniva in giudizio una compagnia di assicurazioni al fine di vederla condannata al pagamento delle riparazioni effettuate alla vettura di una donna, affermandosi cessionaria del credito di quest’ultima nei confronti dell’automobilista sua controparte in un sinistro stradale da ascrivere alla responsabilità di quest’ultimo. Il gdp di Viterbo rigettava la domanda, e la sentenza veniva confermata in appello dal Tribunale di Viterbo.
Contro la pronuncia, ricorreva per cassazione la carrozzeria, contestando l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui non era stato assolto da parte dell’attore l’onere probatorio circa l’effettivo valore della riparazione. Il ricorrente, inoltre, lamentava altresì la mancata valutazione da parte del giudice di merito della perizia effettuata dalla compagnia assicurativa, la cui richiesta di esibizione non era stata accolta.
I Giudici di legittimità hanno confermato come la fattura prodotta dalla ricorrente non possa essere considerata prova del danno, non essendo accompagnata da una quietanza o da un’accettazione e provenendo dalla stessa parte che intende valersene in giudizio. Non solo: la fattura dimostra che i lavori effettuati dalla carrozzeria avevano interessato anche parti del veicolo che non erano state interessate dal sinistro, in accordo a quanto emerso dalle risultanze testimoniali. Né l’ammissione di responsabilità dell’altro conducente coinvolto nell’incidente – risultante dalla contestazione amichevole di sinistro, può costituire, secondo i Giudici di Piazza Cavour, prova che le riparazioni siano state effettivamente svolte; queste ultime, poi, essendo esborsi, non possono essere liquidate in via equitativa.
Quanto al lamentato mancato accoglimento della richiesta di esibizione della perizia espletata dalla società assicurativa, gli Ermellini hanno sottolineato che l’ordine di esibizione, per costante giurisprudenza del Supremo Collegio, rientra nel potere discrezionale del giudice, talché ne risulta precluso il sindacato in sede di legittimità. Sulla base delle considerazioni sovraesposte, pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in esame.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Sinistro stradale: la fattura delle riparazioni non basta a provare il danno subito - La Stampa
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
lunedì 10 agosto 2015
Sinistro stradale: la fattura delle riparazioni non basta a provare il danno subito
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Per la sussistenza del reato di minaccia è necessaria la verifica circa l'effettiva portata intimidatoria della frase profferita. Questo...
Nessun commento:
Posta un commento