Irrilevanza penale per l’elusione tributaria e l’abuso del diritto. Questa una delle più importanti conseguenza dell’approvazione in via definitiva del decreto sulla certezza del diritto avvenuta venerdì scorso a opera del consiglio dei ministri (si veda ItaliaOggi dell’1 agosto 2015). L’Agenzia delle entrate sarà obbligata a contestare l’abuso del diritto solo se i vantaggi fiscali considerati indebiti non possono essere disconosciuti, contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie. La contestazione dell’abuso del diritto non darà luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie.
Metodo di ricostruzione. Prima dell’emanazione del decreto, si dibatteva, con riferimento a operazioni di pianificazione fiscale aggressiva, se esistesse una discrezionalità, seppur tecnica, delle Entrate nello scegliere un metodo di ricostruzione tra i diversi possibili. Regole Cfc (Controlled Foreign Companies), transfer pricing, interposizione soggettiva, esterovestizione, stabile organizzazione occulta, sono tutti metodi di ricostruzione e contestazione astrattamente utilizzabili dall’Agenzia che si imbatte in operazioni di pianificazione fiscale aggressiva. Con il decreto sulla certezza del diritto, l’applicazione di norme la cui natura è antielusiva (come le regole Cfc), deve essere residuale rispetto all’applicazione di norme la cui portata è precettiva e sostanziale. Solo la violazione di tali ultime norme potrà dare origine alla responsabilità penale del contribuente per reati tributari.
fonte: www.italiaoggi.it//Abuso irrilevante penalmente - News - Italiaoggi
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martedì 4 agosto 2015
Elusione tributaria e abuso del diritto irrilevanti penalmente

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