mercoledì 12 agosto 2015

Diffamazione a mezzo stampa: no al sequestro preventivo della testata giornalistica telematica

Il G.I.P. del Tribunale di Monza, nell’ambito di un procedimento penale a carico di due giornalisti, indagati per i reati previsti e puniti dagli articoli 57, 595 c.p. e 13 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47, aveva disposto la misura cautelare reale del sequestro preventivo con “oscuramento” della pagina telematica di un quotidiano on line, contenente un articolo diffamatorio. Il sequestro veniva confermato anche dal Tribunale del Riesame di Monza. Avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame veniva proposto dagli indagati tramite i loro difensori ricorso per Cassazione.
Poiché i temi dibattuti potevano dare luogo a contrasto giurisprudenziale, la Prima sezione ha rimesso d’ufficio, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., i ricorsi alle Sezioni Unite.
Le questioni di diritto delle quali sono state investite le Sezioni Unite sono:
1) Se sia ammissibile il sequestro preventivo, anche parziale di un sito web;
2) Se sia ammissibile, al di fuori dei casi previsti espressamente dalla legge, il sequestro preventivo della pagina web di una testata telematica registrata.
In relazione alla prima questione, partendo dal noto principio di legalità processuale e dal dato di fatto che l’art. 321 c.p.p. ha natura reale e comporta la materiale apprensione della cosa pertinente al reato oggetto della misura cautelare, bisognava stabilire se il dato informatico abbia una sua fisicità tale da rientrare nel concetto di cosa e quindi essere oggetto della misura cautelare reale.
Nel risolvere tale nodo, le Sezioni Unite hanno fatto leva sul fatto che l’art. 321 c.p.p. nella sua applicazione deve essere integrato dagli articoli 14, 15, 16, 17 del Decreto Legislativo n. 70 del 2003 (che disciplinano le responsabilità nelle attività di mere conduit, hosting e caching), al fine di consentire l’applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo di dati informatici che circolano in rete in forma dematerializzata.
A seguito di tale iter logico è ammissibile il sequestro preventivo ex articolo 321 del codice di procedura penale di un sito web o di una pagina telematica, se ricorrono i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora;
Per quando riguarda la seconda questione, bisognava stabilire se la stampa telematica rientrasse nel concetto di stampa tradizionale per come inteso dalla Costituzione e dalle altre leggi vigenti in materia.
Come è noto la libertà di stampa è un principio fondamentale su cui si fonda il nostro Ordinamento, infatti l’articolo 21 della Costituzione Italiana sancisce che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure; il sequestro è sottoposto alla duplice garanzia della riserva di legge e di giurisdizione.
Il sequestro preventivo della stampa, come si legge nella sentenza in commento, può essere disposto soltanto nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi espressamente o nel caso di stampa clandestina. In particolare, i casi nei quali è consentito il sequestro preventivo sono:
- violazione delle norme sulla registrazione delle pubblicazioni periodiche e sull’indicazione dei responsabili (artt. 3 e 16 Legge n. 47/1948);
- stampati osceni o offensivi della pubblica decenza ovvero divulganti mezzi atti a procurare l’aborto (articolo 2 R.Dlgs. n. 561/1946);
- stampa periodica che faccia apologia del fascismo (art. 8 Legge n. 645/1952);
- violazione delle norme a protezione del diritto d’autore (art. 161 Legge n. 633/1941).
Non va dimenticato il contrasto sorto in dottrina e giurisprudenza in tale materia, infatti, anche secondo la giurisprudenza più recente, i principi e le garanzie previste in materia di libertà di stampa, non possono riguardare ed essere estese alla “stampa telematica”, per il fatto che il concetto di “stampa” a cui si riferisce la Costituzione e le altre leggi in materia riguardano la sola “carta stampata”.
Però, se un quotidiano o un periodico telematico, ha le caratteristiche e la struttura di un vero e proprio giornale cartaceo, non può essere paragonato a un qualsiasi sito web, ed allora nel concetto di “stampa” devono rientrare anche i quotidiani o i periodici on line regolarmente registrati, ai quali si applica la disciplina normativa sulla stampa tradizionale.  Per l’effetto, con la sentenza in commento le Sezioni Unite hanno affermato che, pur essendo ammissibile l’ordine dell’autorità giudiziaria rivolto all’Internet Service Provider di rendere inaccessibile un intero sito o una singola pagina web, non può essere sottoposta a sequestro preventivo una testata giornalistica telematica, al pari di quella cartacea se non nei casi previsti espressamente dalla legge.
Infatti, la testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di stampa e soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attività di informazione professionale diretta al pubblico. Il giornale on line, al pari di quello cartaceo, quindi, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa.
Per concludere, questi i principi diritto espressi dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 31022:
1. “La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di “stampa” e soggiace alla normativa, di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l’attività d’informazione professionale diretta al pubblico”;
2. “Il giornale online, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa”.
Fonte: www.giurisprudenzapenale.com//Diffamazione a mezzo stampa: no al sequestro preventivo della testata giornalistica telematica - SSUU 31022/2015

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