Approvato dal Consiglio dei Ministri il regolamento attuativo delle modalità di funzionamento e organizzazione della Banca dati DNA, sulla base di quanto disposto dall'art. 5 della L. 30 giugno 2009, n. 85, con cui l'Italia aderiva al Trattato concluso il 27 maggio 2005 con Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Olanda e Austria in materia di cooperazione transfrontaliera per il contrasto al terrorismo, alla criminalità transfrontaliera e alla migrazione illegale (il c.d. Trattato di Prum).
In data 3 luglio 2015, il Consiglio dei Ministri, in ottemperanza a quanto previsto dalla l. n. 85/2009, ha approvato lo schema di regolamento attuativo delle modalità di funzionamento e di organizzazione della banca dati sul Dna (art. 5 l. n. 85/2009). L'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo, all'immigrazione illegale e più in genere alla criminalità, secondo quanto previsto dal Trattato di Prüm, ratificato con l. n. 85/2009.
La “banca dati nazionale del Dna”, istituita presso il Ministero dell’Interno -Dipartimento della pubblica sicurezza- rappresenta la novità più importante, costituendo la "rete comune" di profili genetici. Essa è destinata alla raccolta dei profili genetici di tutti i condannati con un software organizzato su due livelli: il primo impiegato ai fini investigativi a livello nazionale, il secondo per le finalità di collaborazione internazionale di polizia. L’archivio dovrà essere predisposto per la raccolta e il raffronto dei profili del Dna di cinque categorie di persone: coloro ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari; chi viene arrestato in flagranza di reato o sottoposto a fermo di indiziato di delitto; i detenuti e gli internati per sentenza irrevocabile per un delitto non colposo; coloro ai quali è applicata una misura alternativa al carcere a fronte di una sentenza irrevocabile per un delitto non colposo; quelli che scontano una misura di sicurezza detentiva in via provvisoria o definitiva.
I condannati, identificati attraverso l’Afis (il sistema automatizzato per l’identificazione delle impronte digitali del casellario centrale d’identità del Viminale, collocato alla Direzione centrale anticrimine della Polizia), saranno sottoposti al prelievo di due campioni di mucosa orale che sarà effettuato da agenti penitenziari appositamente addestrati o dalle forze di polizia (in caso di arresti domiciliari o in flagranza). Il compito di accettare, catalogare e conservare i campioni biologici, assicurandone la tracciabilità, è assegnato, invece, a un Laboratorio centrale, collocato al Ministero della Giustizia, presso la Direzione generale dei detenuti del Dap.
A regime il sistema permetterà di confrontare le tracce biologiche sulla scena di un reato con i profili dei pregiudicati, analogamente a quanto avviene già in gran parte dei Paesi europei. Il punto di contatto nazionale per lo scambio dati per le finalità di collaborazione internazionale di polizia è individuato nel Servizio per la cooperazione internazionale di polizia nella Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Il regolamento prevede, altresì, che si ottenga il profilo del Dna anche delle persone scomparse, nel caso di rinvenimento di cadaveri e resti non identificati: in questo caso la tipizzazione del reperto biologico sarà effettuata dalle forze di polizia, su disposizione dell’autorità giudiziaria, e la decodifica del codice del reperto potrà essere svolta «solo ai fini dell’identificazione della persona scomparsa».
Responsabile della banca dati è il direttore del Servizio per il sistema informativo interforze della stessa Direzione centrale, a cui è affidato il compito di assicurarne la funzionalità e garantire che l’esecuzione di tutte le misure tecniche e di sicurezza avvengano nel rispetto del Codice della privacy. Vertendosi, infatti, attorno a “dati sensibilissimi”, essi saranno accessibili solo da «operatori abilitati e designati incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 196/2003» (cd. Codice della privacy).
Fonte: www.quotidianogiuridico.it/AntoniaMarandola/Banca dati DNA: approvato il regolamento attuativo - Il Quotidiano Giuridico
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