mercoledì 8 luglio 2015

Una falsa autocertificazione all’INPS non determina necessariamente una truffa

La consegna all’INPS di una falsa autocertificazione per conseguire indebitamente contributi previdenziali integra il reato (art. 316 ter codice penale) di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, invece che quello di truffa aggravata, qualora l’ente assistenziale non venga indotto in errore, essendo chiamato solo a prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere un’autonoma attività di accertamento. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza 25364/15.

Il caso

La Corte d’appello de L’Aquila condannava un imputato per il reato (art. 640, comma 2, c.p.) di truffa ai danni dell’INPS. La Cassazione ricorda che integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria (previsto dall’art. 37 l. n. 689/1981) la condotta del datore di lavoro, il quale, per mezzo dell’artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore, induce in errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di tali somme, mai corrisposte realmente, realizzando così un ingiusto profitto e non una semplice evasione contributiva. Infatti, il reato previsto dalla l. n. 689/1981 si differenzia dalla truffa sia per l’assenza di artifici e raggiri sia per la finalizzazione del dolo specifico, «diretto ad omettere il versamento in tutto o in parte di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatoria».

A ciò bisogna aggiungere che, in tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, la produzione all’ente erogatore di una falsa autocertificazione finalizzata a conseguire indebitamente contributi previdenziali, integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, invece che quello di truffa aggravata, qualora l’ente assistenziale non venga indotto in errore, essendo chiamato solo a prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere un’autonoma attività di accertamento. Nel caso, la Cassazione, in ragione dell’entità della somma, pari a 1.140 euro, afferma che lacondotta rientra in un’ipotesi di illecito amministrativo. Di conseguenza, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Una falsa autocertificazione all’INPS non determina necessariamente una truffa - La Stampa

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