Un mese sì e uno no; e l’altro, magari con diversi giorni di ritardo: versare a singhiozzo, o con una lentezza estenuante, il mantenimento alla ex moglie e ai figli fa scattare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Non ci si salva neanche dimostrando di aver adempiuto saltuariamente e solo laddove le condizioni lo consentivano. È quanto precisato dalla Cassazione con una sentenza di poche ore fa [1].
Inutile, secondo i giudici supremi, tentare di ottenere uno sconto sulla condanna facendo leva sul fatto che le inadempienze siano state sporadiche ed estemporanee. La presenza di un sia pur minimo reddito, tanto da consentire di aiutare la moglie e i figli, garantendo loro i necessari mezzi di sussistenza, non conosce sconti.
La condizione di impossibilità economica dell’obbligato esclude la possibilità che si possa configurare il reato solo se essa si estenda a tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze e se consista in una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli altri familiari.
Pertanto, la responsabilità per omessa prestazione dei mezzi di sussistenza non è giustificata dall’incapacità di adempiere ogniqualvolta questa sia dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell’agente (si pensi al disoccupato che non si preoccupa di trovare nuova occupazione o che si sia dimesso dal lavoro per incompatibilità ambientali).
Dunque, l’indicazione della condizione di disoccupato non è di per sé solo sufficiente a far venire meno l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia: è necessario che, oltre a ciò, il soggetto obbligato al versamento dimostri che le sue difficoltà economiche si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e nell’impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla suddetta prestazione [2].
[1] Cass. sent. n. 20133/15 del 14.05.15.
[2] Cass. sent. n. 35612/2011. Trib. Napoli, sent. n. 12494 del 19.10.2012.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 31 marzo – 14 maggio 2015, n. 20133
Presidente Agrò – Relatore Rotundo
Fatto e diritto
1. C.R. ha proposto, tramite il suo difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 225-14, la Corte di Appello di Caltanissetta, sezione 2° penale, ha confermato la condanna, con attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione e euro duecento di multa pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui all’art. 570 c.p., per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla moglie D.S.M., ai figli minori E.L.e R.S. e al figlio maggiorenne, non versando o versando in modo parziale e non puntuale l’assegno di mantenimento pari a euro novanta mensili stabilito dal Tribunale civile di Caltanissetta in sede di separazione. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità per il reato di cui all’art. 570 c.p. a lui ascritto, sostenendo che a Corte di Appello non avrebbe adeguatamente considerato che nel caso in esame si sarebbe trattato di inadempienze sporadiche ed estemporanee, non volontarie, non serie e non sufficientemente protratte. A parte il fatto che nella sentenza impugnata si sarebbe errato neòl definire esiguo l’importo mensile da versare, posto che la somma di novanta euro mensili fissata dal Tribunale come assegno di mantenimento andava rapportata a quella di duecentoquaranta euro mensili, percepita quale pensione di invalidità da esso C..2. II ricorso deve essere dichiarato inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
La Corte di Appello ha, infatti, già esaminato e respinto, con adeguata motivazione, le censure oggi riproposte, rilevando che le risultanze processuali avevano dimostrato che l’imputato, pur essendo formalmente disoccupato e invalido civile, aveva sempre lavorato presso il negozio di mobili dei fratello, ricevendone un congruo reddito, tanto da poter aiutare economicamente il padre che versava in pessime condizioni e, tuttavia, non aveva versato per lunghi periodi alla moglie ed ai figli i necessari mezzi di sussistenza.
Ne deriva che l’attuale ricorso risulta sostanzialmente basato su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure dei ricorrente attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
3. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorso la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.fonte: www.laleggepertutti.it/Versare il mantenimento all’ex in modo parziale e con ritardo è reato
Nessun commento:
Posta un commento