Giovane beccato con 93 grammi di eroina a disposizione. Impensabile, ovviamente, l’idea di una scorta ad uso esclusivamente personale. Consequenziale considerare la sostanza stupefacente destinata ad un ampio giro di spaccio. Condanna inevitabile per l’uomo, che non può neanche puntare all’ipotesi della «lieve entità». A suo sfavore i precedenti penali – che ne attestano una notevole professionalità nel settore... – e il fatto che dal quantitativo di droga da lui posseduto fosse possibile tirar fuori ben 46 dosi, ricorrendo, peraltro, a materiali ‘di taglio’ pericolosi per i consumatori (Cassazione, sentenza 18748/15).
Il caso
Non hanno avuto dubbi i giudici di merito sulla «responsabilità» dell’uomo: per loro, difatti, la droga rinvenuta – «quasi 100 grammi di eroina» – è destinata a una grossa «attività di spaccio». Insostenibile, quindi, sempre ad avviso dei giudici, l’idea della «lieve entità» dei fatti addebitati all’uomo. Su questo punto, però, cioè sulla «lieve entità», il presunto spacciatore ribatte, di nuovo, col ricorso in Cassazione, richiamando, a proprio favore, la «esiguità del ‘principio attivo’» e l’«assenza di bilancini di precisione e di materiali da confezionamento della sostanza stupefacente».
Nonostante tutto, però, l’obiettivo della «lieve entità» diventa una chimera per l’uomo. Anche per i giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, è lapalissiana la gravità della condotta tenuta dallo spacciatore. Già «il dato ponderale» è «ostativo alla configurabilità della lieve entità», poiché l’uomo è stato «trovato in possesso di circa 100 grammi di eroina, che, pur in presenza di una percentuale di ‘principio attivo’ non particolarmente elevata, risultano comunque idonei al confezionamento di 46 dosi medie singole» e quindi tali «da consentire una reiterata attività di spaccio, rivolta a svariati clienti ed atta a procurare guadagni di una certa consistenza». E su questo fronte, aggiungono i giudici, è logico pensare che «lo stupefacente fosse destinato a collaudati, e non occasionali, canali di spaccio», alla luce della «‘professionalità’ acquisita, nel campo» dall’uomo e «attestata da ben quattro precedenti penali specifici, per fatti posti in essere dal 2001 al 2010»
Per chiudere il cerchio, poi, non si può trascurare un altro particolare non secondario: proprio la presenza di «un quantum di ‘principio attivo’ non molto elevato» conduce a ritenere scontato l’«utilizzo di materiali ‘da taglio’», con «conseguente maggior pregiudizio per la salute dei consumatori». Di conseguenza, tirando le somme, per i giudici del ‘Palazzaccio’ è da confermare in toto la condanna nei confronti dell’uomo, azzerando completamente l’ipotesi della «lieve entità».
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Quasi 100 grammi di eroina a disposizione: ‘principio attivo’ contenuto, ma lo spaccio è comunque grave - La Stampa
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mercoledì 20 maggio 2015
Quasi 100 grammi di eroina a disposizione: ‘principio attivo’ contenuto, ma lo spaccio è comunque grave
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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