Primo test positivo, eppure viene ritenuta necessaria una ulteriore analisi. A sgomberare il campo dai dubbi, però, sono le condizioni dell’uomo, fermato alla guida della propria vettura: egli «si presentava con occhi notevolmente lucidi e con le pupille dilatate, e manifestava, altresì, un certo tremore e nervosismo». Inevitabile e legittima, di conseguenza, la condanna per l’automobilista, ritenuto responsabile di aver guidato dopo aver assunto »sostanze stupefacenti, del tipo ‘cannabinoidi’» (Cassazione, sentenza 16678/15).
Il caso
Lettura davvero semplice, secondo i giudici di merito: lo «stato di alterazione psico-fisica» dell’uomo, fermato alla guida della propria vettura, «risulta dimostrato dal test» effettuato sul «campione di urine». Nessuna incertezza, quindi, sul fatto che egli abbia guidato «sotto l’effetto di sostanze stupefacenti», «cannabinoidi» per la precisione. Logica, perciò, la condanna dell’uomo per aver violato, in modo palese, il Codice della Strada.
Secondo l’automobilista, però, i giudici hanno commesso un grave errore. Essi, in sostanza, hanno trascurato il fatto che nel «risultato del primo test» – realizzato «nel laboratorio di analisi chimico-cliniche» di un’azienda ospedaliera – si evidenziava la «necessità di un secondo test di conferma», mai effettuato. Come si può, allora, arrivare alla condanna, domanda l’uomo in Cassazione? Per i giudici del ‘Palazzaccio’, però, non si può ignorare che, oltre a un «accertamento tecnico-biologico», possono rivelarsi decisive, come in questo caso, «altre circostanze» che «provino la situazione ai alterazione psico-fisica»...
Di conseguenza, va riconosciuta la correttezza della considerazione effettuata dall’uomo – «l’analisi» effettuata sull’automobilista «è documentata da un certificato che dà indicazioni della positività ai cannabinoidi», e «richiede di essere confermata da un’ulteriore analisi per poter dare certezza dell’esito sul piano medico-legale» –, ma, allo stesso tempo, va tenuta presente la «sintomatologia» manifestata dall’automobilista al momento del controllo: egli, viene ricordato, «quando venne fermato, si presentava ai militari con occhi notevolmente lucidi e con le pupille dilatate, e manifestava, altresì, un certo tremore e nervosismo».
E' evidente il ‘peso specifico’ attribuito alle precarie condizioni psico-fisiche dell’uomo. E tale elemento, abbinato al risultato del «test», consente di ritenere certa «la presenza nell’organismo dell’uomo di tracce dimostrative dell’assunzione di sostanze stupefacenti». Inevitabili le conclusioni tratte dai giudici: pienamente legittima la condanna nei confronti dell’automobilista.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /Primo test positivo, secondo test non effettuato: sufficienti le condizioni dell’automobilista - La Stampa
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mercoledì 13 maggio 2015
Primo test positivo, secondo test non effettuato: sufficienti le condizioni dell’automobilista
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
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