venerdì 27 febbraio 2015

Se l’apparecchiatura “telelaser” è omologata, il verbale è salvo

In tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo “telelaser”, non è richiesto che l'apparecchiatura sia anche munita di dispositivi in grado di assicurare una documentazione, con modalità automatiche quali la fotografia o lo scontrino dell’accertamento dell’infrazione, in quanto la fonte primaria prevede solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate. Così si è espressa la Cassazione nell’ordinanza 1778/15.

Il caso

Il Giudice di pace annullava il verbale della polizia municipale di Sassari con il quale era stata accertata, mediante apparecchiatura “telelaser”, e immediatamente contestata, la violazione dell’art. 142, comma 8 del d.lgs. n. 285/1992 per avere superato di 33 km/h il limite massimo di velocità, venendo altresì irrogata la sanzione amministrativa di 155,00 euro e la decurtazione di 5 punti della patente di guida. Il Tribunale di Sassari accoglieva l’appello del Comune. Il conducente ha proposto ricorso per cassazione contro tale decisione. Pagamento delle spese di lite. Con un primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, laddove il Tribunale lo avrebbe condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, anche se nel primo grado il Comune non si sarebbe avvalso della facoltà di ricorrere ad una difesa tecnica, stando in giudizio personalmente. Il Collegio ritiene tale motivo parzialmente fondato, proprio perché la parte che sta in giudizio personalmente può richiedere solo il rimborso delle spese vive sopportate.

Con altro motivo, il ricorrente si lamenta del fatto che il Giudice d’appello ha ritenuto idoneo alla segnalazione della presenza dell’apparecchiatura di rilievo della velocità, un cartello posto all’interno di un cantiere e non corrispondente alle specifiche indicate nel regolamento di attuazione. Tale motivo non può trovare accoglimento in quanto la motivazione della sentenza impugnata non fornisce alcun indizio che il cartello di cui afferma la presenza fosse difforme dalle prescrizioni regolamentari. Continua il Collegio, affermando che, se si fosse riscontrata tale difformità, ciò non avrebbe integrato i vizi di violazione di legge lamentati dal ricorrente, in quanto, mentre l’adozione dei cartelli di preannunzio corrispondenti alle caratteristiche regolamentari, determina l’insorgenza di una presunzione juris et de jure di idoneità di essi a consentire il preavviso della esistenza di un successivo dispositivo di misurazione della velocità, la sussistenza di preavvisi non regolamentari deve essere indagata, caso per caso, al fine di scrutinarne l’efficacia e tale delibazione potrebbe essere sollecitata in sede di legittimità solo nella prospettiva di un vizio di omessa motivazione.

È inammissibile anche l’ulteriore motivo in quanto generico e con formulazione ipotetica degli assunti che, se coerentemente valutati, condurrebbero a negare sempre e comunque la validità di una rilevazione strumentale della velocità eccedente i limiti se non fosse accompagnata da un rilievo fotografico, quale quella operata dai “telelaser”. Ricorda, infatti, il Collegio che è principio consolidato quello per cui in tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo “telelaser”, non è richiesto che detta apparecchiatura sia anche munita di dispositivi in grado di assicurare una documentazione, con modalità automatiche quali la ripresa dell’immagine visualizzata sul display (fotografia) o la riproduzione meccanica dei dati visualizzati (scontrino) dell’accertamento dell’infrazione, in quanto la fonte primaria prevede solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate. Per tali ragioni, la Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e rigettato i restanti. Ha, pertanto, cassato la decisione impugnata sul capo relativo alla condanna alle spese ed ha rinviato al Tribunale di Sassari, in diversa composizione, per il loro ricalcolo e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Se l’apparecchiatura “telelaser” è omologata, il verbale è salvo

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