martedì 30 dicembre 2014

Si fuma uno “spinello” insieme a due amici: è «uso di gruppo», quindi non punibile

L’«uso di gruppo», cioè l’ipotesi in cui la droga consumata insieme appartenenga a tutti per essere stato un acquisto comune, anche se a comprarla è stato materialmente uno solo o alcuni, è considerata una particolare modalità dell’uso personale e, per tale motivo, non costituisce reato. Così si è espressa la Cassazione nella sentenza 52104/14.

Il fatto

La Corte d’appello di Trieste conferma la sentenza di condanna emessa dal Tribunale nei confronti dell’imputato per aver ceduto canapa indiana a due persone rimaste ignote. L'uomo fa ricorso in Cassazione, perchè secondo lui la condotta accertata non doveva essere punibile in quanto rientrante nel cosiddetto uso di gruppo e rilevando che la droga non eccedeva la dose giornaliera. La Suprema Corte ritiene fondati i motivi di ricorso. Infatti, l'uomo fu notato dalla polizia municipale presente sul luogo di una festa mentre consumava uno “spinello” insieme ad altre due persone.

La Corte di merito escludeva sicuramente lo spaccio di droga, ritendendo con certezza che l’ulteriore quantità di droga in disponibilità dell’imputato fosse destinata all’uso personale, ma riteneva erroneamente configurabile un fatto penalmente rilevante, senza considerare le particolari modalità di uso personale definito appunto “uso di gruppo”. Anche la norma vigente al momento della sentenza, annullata successivamente con la sentenza 14/2/2014 della Corte Costituzionale, confermava che l'uso di gruppo è una possibile modalità dell’uso personale. «La locuzione può, pertanto, essere legittimamente riferita all’uso collettivo che risulti esclusivamente personale, ossia anche alle ipotesi in cui la droga detenuta da una singola persona sia destinata ad uso “esclusivamente personale in comune” da parte di tutti i componenti del gruppo per conto e su mandato dei quali è stata acquistata.».

La Cassazione, perciò, afferma che per quanto riguarda la condizione che l’acquisto sia stato effettuato, ancorché da un solo soggetto, comunque a nome di tutti, non è necessario che vi sia la prova diretta di tale comunanza della droga acquistata, ma la comunanza può desumersi dalle circostanze del fatto. Così, annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Si fuma uno “spinello” insieme a due amici: è «uso di gruppo», quindi non punibile

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