martedì 30 dicembre 2014

Gli schiamazzi che superano i limiti di normale tollerabilità disturbando il riposo delle persone vanno puniti

Gli schiamazzi prodotti all’esterno del bar dagli avventori, che superano i limiti della normale tollerabilità e che non sono strettamente connessi all’esercizio dell’attività del bar, integrano la fattispecie di reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, prevista dal comma 1 dell’articolo 659 del codice penale.

Il caso

Il giudice del tribunale di Brindisi ha condannato l’imputata perchè, come legale rappresentante della società che gestiva un bar, non aveva impedito gli schiamazzi prodotti all’esterno del bar dagli avventori. Questi ultimi avevano causato rumori e utilizzato strumenti sonori fino a tarda notte, disturbando il riposo delle persone.

La Cassazione è intervenuta con la sentenza 41992/14. Innanzitutto ha ribadito che l’esercizio di un bar non costituisce un mestiere di per sé rumoroso, sicché i rumori molesti da questo provocati possono integrare la fattispecie di cui all’art. 659. Inoltre, sulla base delle testimonianze dei residenti nella zona, la Corte ha sostenuto che il giudice del merito ha correttamente ritenuto provato che le emissioni sonore in questione superavano i limiti della normale tollerabilità e non erano strettamente connesse all’esercizio dell’attività di bar. Pertanto, il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al rimborso, in favore delle parti civili, delle spese di questo grado.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Gli schiamazzi che superano i limiti di normale tollerabilità disturbando il riposo delle persone vanno puniti

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