Il creditore può rifiutare il pagamento del prezzo mediante assegni bancari, solo per giustificato motivo. Tale giustificazione può risiedere nell’incertezza circa la provenienza dei titoli e nella difficoltà di verificarne la copertura degli stessi. Lo ha deciso la Cassazione nella sentenza 20643/14.
Il caso
Due sorelle chiedono la risoluzione del contratto preliminare di compravendita di un immobile stipulato con un uomo, chiedendo di trattenere le somme ricevute a titolo di penale, dicendo di essersi obbligate a vendere al convenuto l’immobile, stabilendo il versamento di una prima somma da corrispondersi alla sottoscrizione del preliminare e per il residuo alla stipula del rogito.
Su richiesta dell’uomo, le donne avevano concesso una proroga, previo versamento di un’ulteriore somma, da imputarsi a titolo di penale, e fissavano la data improrogabile per il rogito. Alla data, però, non si arrivava alla stipula perchè le proprietarie avevano rifiutato il pagamento della residua somma a mezzo di assegni di conto corrente, non sottoscritti dal convenuto. Il Tribunale rigettava la domanda e accoglieva la domanda dell’uomo, disponendo il trasferimento dell’immobile, previo versamento del residuo.
La Corte d’appello confermava la decisione, dal momento che né nel contratto preliminare, né nella successiva scrittura integrativa era stata prevista una precisa modalità di pagamento del prezzo. Inoltre, le due sorelle, alla firma del preliminare, avevano già accettato il pagamento tramite assegno non sottoscritto dal convenuto. Secondo i giudici di merito vi era un accordo tacito, che consentiva di derogare al principio.
Non c'erano nemmeno ragioni per dubitare dell’insolvenza del convenuto, il quale aveva anche tentato di mantenere fede agli obblighi, chiedendo un nuovo incontro dal notaio per la stipula, che però le attrici avevano rifiutato. Le donne ricorrevano, allora in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 (responsabilità del debitore) e 1375 (esecuzione di buona fede) c.c.. La tesi delle ricorrenti contestava la valutazione compiuta dalla Corte d’appello in ordine al comportamento delle parti.
Nel decidere la questione in esame, la Suprema Corte ricorda che «nelle obbligazioni pecuniarie il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante assegno circolare, e mentre nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, può farlo nel secondo caso, ma solo per giustificato motivo» (Cass., n. 26617/2007). L’assegno, specifica la Corte, non è un mezzo di sicura copertura del pagamento del prezzo, e perciò, come nella fattispecie, deve trovare applicazione l’art. 1227 c.c. , che impone di verificare con rigore l’esistenza di un accordo tacito, desumibile dal comportamento delle parti.
La Corte d’appello aveva sbagliato nel ravvisare l'accordo tacito nella circostanza che alla firma del preliminare le promittenti venditrici avessero accettato un assegno. In conclusione, non c'era alcun accordo tacito tale da imporre alle attrici di accettare il pagamento a mezzo di assegni bancari, sicché il rifiuto delle stesse trovava giustificazione nell’incertezza circa la provenienza dei titoli e nella difficoltà di verificarne la copertura. Sulla base di tali argomenti, la Corte accoglie il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Compravendita immobiliare: si può rifiutare il pagamento con assegno?
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venerdì 5 dicembre 2014
Compravendita immobiliare: si può rifiutare il pagamento con assegno?
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