martedì 30 settembre 2014

Peculato per il dipendente della concessionaria del parcheggio comunale che si appropria del prezzo del biglietto

«Il dipendente, sia esso guardia giurata o non, di una società concessionaria della gestione di un parcheggio comunale o di altro ente pubblico, che si appropri delle somme versate dai conducenti di automezzi fruitori del parcheggio, in quanto persona incaricata di un pubblico servizio, commette il reato di peculato». Questa è la conclusione cui perviene la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza 36176/2014 .

La vicenda - Una guardia giurata, dipendente della società appaltatrice del servizio di gestione, vigilanza e riscossione di un parcheggio comunale a pagamento, veniva condannato per il reato di peculato di cui all'articolo 314 del codice penale per essersi impossessato del prezzo del biglietto del parcheggio pagato da ogni conducente, alzando la sbarra in uscita con il telecomando in propria dotazione anziché consegnare ad essi il gettone da inserire nella macchina automatica e la relativa ricevuta.

In tutti i gradi di giudizio la questione interpretativa sollevata dalla difesa e affrontata dai giudici è stata l'attribuzione al dipendente della qualifica di incaricato di pubblico servizio, ovvero una delle qualifiche soggettive che delimitano l'ambito di applicazione soggettivo dei reati contro la pubblica amministrazione.

La qualifica di incaricato di pubblico servizio - In relazione a tale questione, i giudici di merito avevano sottolineato il fatto che il dipendente della società concessionaria del parcheggio non si era limitato a compiere mere mansioni esecutive, ma svolgeva altresì funzioni di riscossione e vigilanza. Considerata la natura di servizio pubblico e la funzione pubblica di tali attività, anche in relazione al contesto nel quale erano esercitate, sia il Tribunale che la Corte d'appello avevano riconosciuto l'esistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al dipendente.

La difesa del dipendente riteneva invece che tali argomentazioni fossero errate, in quanto se l'attività di sorveglianza del parcheggio è da considerarsi come pubblico servizio, lo stesso non può dirsi per l'attività di riscossione del pedaggio, attività considerata materiale e meramente esecutiva, seppur connessa a quella di vigilanza. Ciò escludeva la possibilità di attribuire al dipendente la qualifica di incaricato di pubblico servizio e di conseguenza la configurabilità del delitto di peculato.

Le parole della Corte - La Cassazione ritiene infondato il motivo di ricorso ed afferma che il dipendente della società concessionaria è a tutti gli effetti un incaricato di pubblico servizio. Secondo infatti la corretta interpretazione dell'articolo 358 c.p. , riveste tale qualifica soggettiva «colui che, a qualunque titolo, presta un servizio pubblico, a prescindere da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico», in quanto il criterio oggettivo-funzionale utilizzato nella disposizione codicistica non richiede che l'attività svolta sia imputabile ad un soggetto pubblico, ma che il servizio «anche se concretamente attuato attraverso organismi privati, realizzi finalità pubbliche». E nel caso particolare del servizio di vigilanza e custodia delle guardie giurate i giudici di legittimità affermano che «la natura pubblica del servizio logicamente si estende, includendole senza soluzione di continuità operativa e soggettiva, alle ulteriori attività complementari e collegate, in rapporto di diretta causalità funzionale allo svolgimento dell'attività in concreto assegnata alla guardia giurata».

fonte: www.ilsole24ore.com//Peculato per il dipendente della concessionaria del parcheggio comunale che si appropria del prezzo del biglietto

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