E’ addebitabile la responsabilità per danni alla società appaltatrice, anche quando i difetti presenti nell’opera derivino dall’utilizzazione del materiale fornito dalla società committente. Lo ha deciso la Cassazione nella sentenza 14220/14.
Il caso
Una società committente appaltava ad un’altra società i lavori di ristrutturazione di un fabbricato ad uso industriale. La stessa committente aveva acquistato da un fornitore il materiale che avrebbe poi utilizzato l’appaltatrice. Al termine dei lavori l’opera presentava infiltrazioni d’acqua piovana. Per tali motivi la committente chiedeva avanti al Tribunale il risarcimento dei danni nei confronti della società appaltatrice e del fornitore del materiale usato.
Mentre il Giudice di primo grado condannava l’appaltatrice, il Giudice d’appello, adito dal soccombente, assolveva lo stesso. I Giudici territoriali non ritenevano difatti corresponsabile la società appaltatrice del danno, poiché la committente aveva tenuto all’oscuro la società stessa delle caratteristiche intrinseche del materiale, caratteristiche che quindi rendevano necessarie particolari procedure di utilizzo. La committente aveva quindi omesso di fornire istruzioni specifiche e, per tal motivo, non era addebitabile all’appaltatrice il vizio presente nell’opera compiuta.
Gli stessi giudici esonerano dalla responsabilità per danni il fornitore del materiale, che giustamente aveva edotta la committente delle caratteristiche del materiale. La committente decideva quindi di proporre ricorso per cassazione chiedendo nuovamente la condanna dell’appaltatrice. La Cassazione ritiene fondato il motivo, dal momento che è l’appaltatore che deve rispondere dei difetti dell’opera quando accetti senza riserve i materiali forniti dal committente, anche quando lo stesso materiale presenti vizi e difformità. Difatti, è onere della società appaltatrice avvisare la committente dell’eventuale cattiva qualità o inidoneità dei materiali, con la conseguenza che, in difetto di tale avviso, è l’appaltatore responsabile per i danni.
Questi principi risultano conformi alle norme civilistiche secondo le quali l’appaltatore è tenuto a compiere l’opera con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione del proprio rischio (art. 1655 c.c.) ed è altresì tenuto a dar avviso immediato al committente dei difetti della materia che quest’ultimo gli abbia fornito (art. 1663 c.c.). In sintesi, si riconosce in capo all’appaltatore l’obbligo di valutare previamente il materiale consegnatogli e di informarsi sulle sue caratteristiche intrinseche oltreché sulle tecniche di applicazione che esso richieda. Per tali motivi, la Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza impugnata.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it// La Stampa - L’appaltatore deve verificare la qualità del materiale fornito dal committente
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venerdì 5 settembre 2014
L’appaltatore deve verificare la qualità del materiale fornito dal committente
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