venerdì 5 settembre 2014

Cosa è la TASI

Con la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639 ss., l. 27 dicembre 2013, n. 147), il Legislatore ha modificato il sistema dei tributi mediante i quali sono finanziati i servizi comunali (cfr. “Il Prelievo sugli immobili: confronto tra l’Imposta Municipale Unica (IMU) 2012 e l’IMU-TASI 2014”, documento elaborato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze).

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), formata da tre tributi di diversa natura, vale a dire:

- una imposta – denominata Imposta Municipale Unica (IMU) – di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (escluse le abitazioni principali);

- una tassa – denominata Tassa sui Rifiuti Urbani (TARI) – destinata a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, posta a carico dell’utilizzatore;

- una imposta – (impropriamente) denominata Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) – a fronte dei servizi comunali indivisibili (ad esempio illuminazione pubblica, manutenzione delle strade, anagrafe ecc.), dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore dell’immobile.

A questa terza componente della IUC il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dedicato un documento contenente le risposte ad alcune domande frequentemente poste all’Amministrazione finanziaria da contribuenti e operatori professionali (FAQ IMU/TASI del 4 giugno 2014).

Presupposto

La TASI è dovuta in relazione al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati – compresa l’abitazione principale – e di aree edificabili. Sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali ex art. 1117 c.c. che non sia detenute o occupate in via esclusiva.

Soggetto passivo

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari sopra elencate.

Qualora vi sia una pluralità di possessori o detentori, è loro imposto un vincolo di solidarietà ai fini dell’adempimento dell’obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI é dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, vale a dire per il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore risultante dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Fonte: "Il Diritto di tutti" Giuffrè http://dirittoditutti.giuffre.it/La Stampa - Cosa è la TASI

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