Secondo l’art. 139, comma 3, c.p.c., la copia dell’atto è notificata al portiere quando non sia possibile la notifica in mani proprie, il destinatario non venga trovato nella casa di abitazione o in questa manchi una persona di famiglia non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Lo ricorda la Cassazione nella sentenza 30058/14.
Il caso
Riformando la sentenza di assoluzione di primo grado, la Corte d’appello di Catania condannava un imputato per minaccia a pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 336 c.p., in quanto aveva brandito una catena contro il messo di conciliazione che doveva notificargli due cartelle esattoriali per impedirgli di portare a termine il compito.
A giudizio della Corte, erroneamente il primo giudice aveva ritenuto fondata la versione dell’imputato, secondo cui il messo aveva minacciato la moglie di denuncia se questa non avesse accettato la notifica degli atti, mentre la donna chiedeva che la notifica fosse fatta al portiere dello stabile. L’imputato ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici territoriali di non aver tenuto conto del comportamento improprio ed ingiustificabile del messo notificatore.
Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione riteneva corretto il percorso logico seguito dai giudici d’appello. Al contrario, la sentenza di primo grado conteneva due errori: da una parte, laddove aveva considerato impropria ed ingiustificabile la volontà del messo di conciliazione di fare il lavoro di sua competenza e, dall’altra, quando aveva ritenuto che la normativa permetta al destinatario degli atti la scelta della notifica al portiere anziché a lui direttamente. Infatti, secondo l’art. 139, comma 3, c.p.c., la copia dell’atto è notificata al portiere quando non sia possibile la notifica in mani proprie, il destinatario non venga trovato nella casa di abitazione o in questa manchi una persona di famiglia non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Perciò, il messo era obbligato alla notifica alla donna. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Con una catena, “invita” il messo a notificare al portiere, ma la busta doveva finire nelle sue mani
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lunedì 29 settembre 2014
Con una catena, “invita” il messo a notificare al portiere, ma la busta doveva finire nelle sue mani
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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