lunedì 29 settembre 2014

La nazionalità estera dell’imprenditore non esclude l’attività in Italia

Troppi gli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione per reputare che l’Ufficio non avesse fornito la prova che il contribuente svolgesse attività imprenditoriale in Italia e che sussistessero, quindi, i presupposti impositivi. Lo afferma la Cassazione, andando ad annullare la sentenza della CTR che, fondando il suo convincimento su “elementi di per sé non significativi”, richiedeva all’Agenzia un maggior onere probatorio a suffragio degli avvisi emessi ai fini IRPEF e ILOR.

Più precisamente, l’Appello reputava illegittimo l’accertamento in virtù di svariate circostanze: che il contribuente fosse di nazionalità albanese e residente in Italia, che prima dell’inizio dell’attività della S.r.l. c’era già un soggetto che acquisiva la merce in Italia per conto della ditta albanese, e ancora che la CTU resa nel processo penale aveva evidenziato che le vendite erano riferite quasi esclusivamente ad esportazioni verso l’Albania, ove, sempre secondo l’Appello, l’esportatore era prevalentemente la S.r.l. e l’importatore il cittadino albanese.

Tutto senza esternare, a parere degli Ermellini, il collegamento con l’affermazione che escludeva lo svolgimento di attività imprenditoriale in Italia. Con la sentenza del 25 settembre n. 20316, la Corte accoglie il ricorso dell’Amministrazione: la CTR, in virtù dei menzionati elementi, pretermetteva l’esame di quelli offerti dall’Ufficio che, complessivamente valutati, “erano idonei ad orientare verso una diversa decisione”. Posto che gravava sul contribuente, che ometteva di presentare la dichiarazione, l’onere probatorio di vincere le presunzioni poste a base dell’accertamento induttivo.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè- www.fiscopiu.it/La Stampa - La nazionalità estera dell’imprenditore non esclude l’attività in Italia

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