Troppi gli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione per reputare che l’Ufficio non avesse fornito la prova che il contribuente svolgesse attività imprenditoriale in Italia e che sussistessero, quindi, i presupposti impositivi. Lo afferma la Cassazione, andando ad annullare la sentenza della CTR che, fondando il suo convincimento su “elementi di per sé non significativi”, richiedeva all’Agenzia un maggior onere probatorio a suffragio degli avvisi emessi ai fini IRPEF e ILOR.
Più precisamente, l’Appello reputava illegittimo l’accertamento in virtù di svariate circostanze: che il contribuente fosse di nazionalità albanese e residente in Italia, che prima dell’inizio dell’attività della S.r.l. c’era già un soggetto che acquisiva la merce in Italia per conto della ditta albanese, e ancora che la CTU resa nel processo penale aveva evidenziato che le vendite erano riferite quasi esclusivamente ad esportazioni verso l’Albania, ove, sempre secondo l’Appello, l’esportatore era prevalentemente la S.r.l. e l’importatore il cittadino albanese.
Tutto senza esternare, a parere degli Ermellini, il collegamento con l’affermazione che escludeva lo svolgimento di attività imprenditoriale in Italia. Con la sentenza del 25 settembre n. 20316, la Corte accoglie il ricorso dell’Amministrazione: la CTR, in virtù dei menzionati elementi, pretermetteva l’esame di quelli offerti dall’Ufficio che, complessivamente valutati, “erano idonei ad orientare verso una diversa decisione”. Posto che gravava sul contribuente, che ometteva di presentare la dichiarazione, l’onere probatorio di vincere le presunzioni poste a base dell’accertamento induttivo.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè- www.fiscopiu.it/La Stampa - La nazionalità estera dell’imprenditore non esclude l’attività in Italia
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
lunedì 29 settembre 2014
La nazionalità estera dell’imprenditore non esclude l’attività in Italia
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ha salutato la presidente del collegio giudicante con un «vostro onore», come nei film americani. Ha proseguito, come nei film americani, i...
Nessun commento:
Posta un commento