martedì 23 settembre 2014

Caccia all’uomo nei confronti dei disturbatori: il tiro di schioppo esclude la legittima difesa

L’errore scusabile, nell’ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un’adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un’offesa ingiusta. Così si è espressa la Cassazione nella sentenza 28224/14.

Il caso

La Corte d’appello di Lecce condannava due imputati per il reato di lesioni volontarie aggravate. Un’auto, con a bordo le vittime, si era introdotta di notte nell’area antistante la masseria degli imputati, facendo delle manovre spericolate e suonando più volte il clacson, arrecando così molestie e disturbo. Gli imputati si erano messi alla guida del proprio veicolo e avevano inseguito la prima macchina, sparando con delle armi da fuoco numerosi colpi, alcuni dei quali avevano raggiunto le vittime.

I due imputati ricorrevano in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della legittima difesa abitativa, disciplinata dall’art. 52 c.p. e deducendo un ampliamento della nozione di domicilio che ricomprenda le appartenenze dei luoghi in cui si svolge la vita privata dei consociati. Erroneamente i giudici di merito avrebbero ritenuto che l’inseguimento avesse esorbitato dai confini dell’agro di pertinenza della masseria di loro proprietà. Inoltre, censuravano l’esclusione, da parte della Corte, di una situazione di pericolo attuale per la loro incolumità personale.

Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che il luogo dell’inseguimento, protrattosi per le strade di campagna del fondo agricolo di proprietà dei ricorrenti, anche qualora non ne fossero stati oltrepassati i confini, esorbita dalla nozione di appartenenze dell’abitazione, richiamata, mediante l’art. 614, comma 1, c.p., dall’art. 52, comma 2, c.p.. Tali appartenenze possono comprendere il cortile o il giardino recintati, oppure ancora l’aia antistante la casa colonica, cioè luoghi esterni naturalmente destinati al servizio ed al completamento dell’abitazione, in relazione alla loro fruibilità per le esigenze della vita domestica.

Perciò, non possono estendersi all’intero terreno agricolo che la circonda e su cui essa insiste, essendo destinato ad un’autonoma finalità produttiva e non al servizio pertinenziale dell’abitazione. Inoltre, i giudici di legittimità sottolineavano che gli imputati si erano posti all’inseguimento delle vittime, disarmate e che avevano desistito dalla loro condotta molesta. Era, quindi, da escludere la difesa e la reazione legittima, poiché qualsiasi ipotizzabile situazione di pericolo era ormai cessata, per cui non c’era necessità di difendere un diritto oggetto di un’offesa o di una minaccia in corso.

Infatti, l’errore scusabile, nell’ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un’adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un’offesa ingiusta. Ciò è da escludere in situazioni, come nel caso di specie, in cui qualcuno, a fronte della provocazione altrui, reagisca liberamente e volontariamente in una logica di sfida, determinando egli stesso la situazione di pericolo affrontando direttamente, ed inseguendo, i presunti aggressori con l’arma in mano. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Caccia all’uomo nei confronti dei disturbatori: il tiro di schioppo esclude la legittima difesa

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