L’ipoteca esattoriale dev’essere preceduta da comunicazione al contribuente. Sempre. Anche per le ipoteche iscritte prima dell’intervento del Decreto Sviluppo 2011che, aggiungendo il comma 2 bis all’art. 77, D.P.R. 602/73, ha espressamente previsto l’obbligo della comunicazione preventiva. Senza, l’iscrizione è nulla, in ragione della violazione dell’onere, cui soggiace l’Amministrazione, di attivare il “contradditorio endoprocedimentale”. Tuttavia, in virtù della natura reale dell’ipoteca, l’iscrizione eseguita in violazione del menzionato obbligo, “conserva la propria efficacia fino a quando il giudice non abbia ordinato la cancellazione, accertandone l’illegittimità”. Salvo in ogni caso la responsabilità dell’Amministrazione ai fini dell’eventuale risarcimento del danno.
Questo il succo della sentenza del 18 settembre, n. 19667, delle Sezioni Unite di Cassazione che, pronunciandosi sul ricorso del contribuente, che subiva l’ipoteca senza previa comunicazione, lo accolgono disciplinando una volta per tutte la questione di diritto. Come chiarito dai Giudici del Supremo Consesso, la previa comunicazione all’iscrizione ipotecaria prevista dal citato art. 77, tutela il diritto di difesa del contribuente mediante l’attivazione del “contradditorio endoprocedimentale”. Quest’ultimo, da attivare in caso di atti lesivi di diritti e interessi del contribuente (come l’ipoteca), costituisce ”un principio fondamentale immanente nell’ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una specifica previsione normativa”.
Al contribuente informato, restano trenta giorni per presentare osservazioni. In tale contesto, il menzionato comma 2 bis, introdotto dal D.L. n. 70/2011, più che innovare la disciplina dell’iscrizione di ipoteca, ha una “reale valenza interpretativa”: esplicita in una norma positiva il precetto imposto dal principio fondamentale che impone la tutela del diritto di difesa.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it/La Stampa - Sezioni unite: niente ipoteca senza previa comunicazione
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lunedì 22 settembre 2014
Sezioni unite: niente ipoteca senza previa comunicazione
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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