martedì 23 settembre 2014

Gli assegni dell’amministratore sono valida prova dell’evasione

La Cassazione è intervenuta per annullare la sentenza di merito che dichiarava illegittimo l’accertamento induttivo sulla movimentazione contabile del contribuente. Il mancato riscontro di talune movimentazioni bancarie con le fatture emesse, accertato dall’Agenzia, si risolveva per la CTR in un errore meramente formale commesso dal contribuente, relativo all’erronea imputazione contabile dei movimenti effettuati sul proprio conto corrente. Non solo, i giudici di merito bocciavano l’operato dell’Ufficio ritenendolo fondato su un esame solamente parziale delle movimentazioni, senza verifica dell’intera contabilità.

Un ragionamento errato per la Suprema Corte che, con la sentenza del 17 settembre, n. 19555, accoglie il ricorso dell’Agenzia e rimette la causa al Giudice del Rinvio. In primo luogo gli Ermellini chiariscono che l’emissione di assegni da parte dell’amministratore, non giustificata da documentazione commerciale, fa legittimamente presumere che la società abbia effettuato operazioni non fatturate di acquisto e rivendita di beni.

La presunzione legale è contenuta all’art. 51, comma 2, D.P.R. n. 633/72, ed è riferibile a tutti i prelevamenti dal conto dell’imprenditore. Alla luce di tali principi, la Corte convalida l’accertamento dell’Amministrazione (sfociato nella ricostruzione dei maggiori ricavi) e, per converso, censura la decisione di merito che non riferisce né sulle ragioni per le quali ha ritenuto incompleta la verifica, né su quelle che avrebbero negato i requisiti di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari.

Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - www.fiscopiu.it//La Stampa - Gli assegni dell’amministratore sono valida prova dell’evasione

Nessun commento:

Posta un commento

Responsabilità professionale medica, stop alle "liti temerarie" contro i medici

 Stop alle "liti temerarie" contro i medici: su 100 cause per responsabilità professionale, nel penale, solo il 5% porta a una con...