giovedì 28 agosto 2014

Limiti di velocità: è necessario ripetere il cartello impositivo del limite dopo ogni intersezione

Se il segnale indicante il limite di velocità non viene ripetuto dopo ogni intersezione stradale, dall’intersezione in poi vale il limite di velocità ordinario previsto per il tipo di strada.

Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11018, del 20 maggio 2014, con la quale ha accolto il ricorso presentato avverso la sentenza del Tribunale di Locri, che aveva ritenuto sussistente la violazione del limite di velocità di 50 km orari - inferiore a quello previsto dall’articolo 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, (Codice della Strada) per quel tipo di strada, di 90 km orari - imposto dal cartello stradale, posto circa 200 metri prima di uno svincolo in direzione del Comune di Portigliola e non ripetuto dopo lo svincolo stesso, violazione accertata attraverso la rilevazione di un autovelox, posizionato circa 150 metri dopo il suddetto svincolo. Nella fattispecie, l’autovelox ha rilevato che il ricorrente viaggiava ad una velocità di 60 km orari.

Motivi della decisione

Gli ermellini prendono le mosse dalla confutazione della tesi dell’amministrazione comunale, irrogatrice della sanzione amministrativa contestata dal ricorrente.

Secondo la tesi sostenuta dal Comune, ai sensi dell’articolo 119 del Regolamento D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), ogniqualvolta si vogliano ripristinare i limiti generalizzati di velocità vigenti per quel tipo di strada, deve essere utilizzato il segnale di “fine limitazione di velocità”; qualora, invece, si voglia imporre un diverso limite di velocità, inferiore ai limiti suddetti, deve essere usato il segnale di “limite massimo di velocità” indicante il nuovo limite. Ha ritenuto, pertanto, il Tribunale di Locri che, non essendo presente sul tratto di strada oggetto di esame alcun segnale di “fine limitazione di velocità”, deve ritenersi vigente il limite di 50 km orari, imposto dal cartello presente prima dell’intersezione stradale.

Discostandosi dalla tesi argomentativa dell’amministrazione comunale, i giudici di ultima istanza hanno ritenuto che la fattispecie non fosse disciplinata dal richiamato articolo 119, bensì dall’articolo 104 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il quale, al comma 2, dispone che lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione.

Corollario di tale norma è che, in caso di mancata ripetizione dopo un’intersezione del segnale impositivo del limite di velocità inferiore a quello previsto per legge, comporta la “riespansione” del limite di velocità maggiore previsto dalla legge, per il tratto di strada successivo all’intersezione stessa.

Alla luce del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto che, non essendo stato ripetuto il segnale impositivo del limite massimo di velocità di 50 km orari dopo lo svincolo in direzione del Comune di Portigliola, per il tratto di strada successivo a tale svincolo valesse il limite di velocità di 90 km orari, previsto dall’articolo 142 del Codice della Strada per quel tipo di strada. Pertanto, il ricorrente, viaggiando ad una velocità di 60 km orari (come da rilevazione dell’autovelox) non ha commesso alcuna violazione del limite di velocità.

In ottemperanza a quanto sopra rilevato, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e, per gli effetti, ha cassato la sentenza impugnata.

Massima

Corte di Cassazione, Sezione VI civile - 2, ordinanza 20 maggio 2014, n. 11018

Circolazione stradale – Limiti di velocità – Intersezione – Mancata ripetizione segnale di limite – Riespansione limiti previsti per tipo di strada

Poichè, ai sensi dell’art. 104 Reg. codice della strada, i segnali di divieto devono essere ripetuti dopo ogni intersezione, la limitazione di velocità imposta da un segnale precedente l’intersezione stessa viene meno dopo il superamento dell’incrocio, qualora non venga ribadita da nuovo apposito segnale; in mancanza di tale nuovo segnale, rivive la prescrizione generale dei limiti di velocità relativi al tipo di strada, salvo quanto disposto da segnali a validità zonale o da altre condizioni specifiche.

fonte: ilsole24ore.com//Limiti di velocità: è necessario ripetere il cartello impositivo del limite dopo ogni intersezione

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