La Suprema Corte, con la sentenza n. 17250 del 29 luglio 2014, sancisce un nuovo orientamento secondo il quale non sono irrogabili le sanzioni alla società che detrae indebitamente l’IVA sui bonus qualitativi percepiti dalla casa madre, per effetto del riconoscimento in giudizio, dell’incertezza normativa oggettiva. Nel caso di specie, ad una casa automobilistica erano state contestate le sanzioni per mancato versamento dell’IVA, relativa all’anno 2004, in relazione ad un’operazione di bonus qualitativi effettuata nei confronti di una propria concessionaria.
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, i bonus qualitativi erogati dalla Casa madre in favore della concessionaria dovevano essere assimilati ai corrispettivi in denaro per specifiche obbligazioni di fare, pertanto soggette ad IVA ai sensi dell’art. 3, comma 1 D.P.R. n. 633/72. In seguito alla presentazione del ricorso, la Commissione tributaria di Roma aveva annullato l’atto di contestazione, ma la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con la sentenza n. 229/6/12, depositata il 12 dicembre 2012, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. Da qui il ricorso in Cassazione da parte del contribuente, che tra l’altro faceva rilevare la situazione di incertezza in ordine all’assoggettabilità ad IVA, dei bonus riconosciuti dalle case automobilistiche ai propri concessionari.
Sul punto, la Cassazione ricorda che “per incertezza normativa oggettiva tributaria deve intendersi la situazione giuridica oggettiva … caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sé ed accertata dal Giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente … la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie” (Cass. sentenze nn. 24670/2007, 7765/2008; 19638/2009).
La Suprema Corte individua anche un decalogo di “fatti indice” che spetta al giudice accertare e valutare al fine di determinare la presenza o meno dell’incertezza normativa oggettiva:
difficoltà d’individuazione delle disposizioni normative, dovuta magari al difetto di esplicite previsioni di legge;
difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica;
difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata mancanza di informazioni amministrative o loro contraddittorietà;
mancanza di una prassi amministrativa o adozione di prassi amministrative contrastanti;
mancanza di precedenti giurisdizionali;
formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, magari accompagnati dalla sollecitazione, da parte dei Giudici comuni, di un intervento chiarificatore della Corte costituzionale;
contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale;
contrasto tra opinioni dottrinali; adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente.
“Tali fatti devono essere accertati ed esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili”. Sulla base di tali presupposti, la Suprema Corte riconosce la condizione di obiettiva incertezza in ordine alla normativa tributaria in oggetto, pertanto giustifica l’esonero dal pagamento delle sanzioni irrogate alla società contribuente e l’illegittimità dell’atto di constatazione. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Fonte: Fiscopiù - Giuffrè per i Commercialisti - http://fiscopiu.it//La Stampa - IVA, l’incertezza della norma salva dalle sanzioni
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venerdì 1 agosto 2014
IVA, l’incertezza della norma salva dalle sanzioni
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