martedì 8 luglio 2014

Senza l’avviso dell’esito del controllo la cartella è nulla

La società incorporante ha tutto il diritto di ricevere la comunicazione degli esiti del controllo formale e dei motivi che hanno condotto alla correzione ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione dei redditi dell’incorporata, pena la nullità della relativa cartella di pagamento emessa in danno di quest’ultima. Anche se avesse, in precedenza, risposto alla richiesta di documentazione dell’Ufficio relativa al Modello Unico. Lo affermano i Giudici di merito e lo conferma la Cassazione che respinge le doglianze mosse dall’Amministrazione, nel ricorso avverso la sentenza d’Appello, volte a contestare l’eccessiva sanzione della nullità, in assenza di una specifica previsione contenuta al citato art. 36-ter. Ma gli Ermellini della legittimità della sanzione ne sono certi e fanno discendere il loro ragionamento dal confronto della suddetta disciplina con quella contenuta all’articolo precedente, il 36-bis, che disciplina la liquidazione “cartolare”, e in riferimento al quale la giurisprudenza della Corte ha, invece, ammesso la legittimità della cartella emessa senza previa comunicazione dell’esito della liquidazione.

Mentre l’art. 36-bis è una norma a “contenuto impositivo” sostanzialmente “chiuso”, che si applica alle sole ipotesi tipiche limitate alla liquidazione delle imposte, prevedendo un semplice controllo cartolare, l’art. 36-ter attribuisce all’Ufficio il potere di più “incisivi interventi” sulle dichiarazioni presentate, anche sulla base di atti esterni al contribuente. In tale contesto, se la comunicazione dell’esito della liquidazione ha la finalità di evitare la reiterazione di errori e consentire la regolarizzazione di quelli formali, quella prevista al 4 co. dell’art. 36-ter assolve alla duplice funzione di rendere edotto il contribuente e di consentirgli di esercitare i suoi diritti di difesa, come la possibilità di segnalare dati e elementi non considerati dall’Ufficio. Permettendo, così, in caso di errore dell’Amministrazione, l’esercizio del potere di autotutela da parte di quest’ultima.

Da tali considerazioni della Corte, discende la “pregnanza della garanzia” connessa all’invio della comunicazione ex art. 36-ter, quale momento di instaurazione di un contradditorio anteriore all’iscrizione a ruolo, garanzia che, l’art. 6 dello Statuto del Contribuente, difende con la sanzione della nullità.

Gli Ermellini, con la sentenza del 4 luglio scorso, n. 15311, restano conformi tanto alla prassi (Circolari n. 68/E/2001 e 77/E/2001) quanto alle Sezioni Unite, e, richiamandole, affermano che la sanzione dell’invalidità, pur se non prevista espressamente dall’art. 36-ter, discende dall’ordinamento e comporta un vizio non paragonabile (perché più grave) all’omessa indicazione del responsabile del procedimento, sanzionata ex lege da nullità per le cartelle di pagamento (S.U. n. 11722/10 e n. 18184/13).

Fonte: Fiscopiù.it//La Stampa - Senza l’avviso dell’esito del controllo la cartella è nulla

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