Qualora un datore di lavoro abbia una pluralità di debiti verso un ente previdenziale, il pagamento parziale va imputato all’estinzione del debito relativo alle sanzioni civili, in quanto credito meno garantito, piuttosto che al capitale rappresentato dalle contribuzioni omesse. Il primo, infatti, è assistito da un privilegio, per ordine di soddisfazione e per entità dell’importo coperto, pari a metà, suvvalente rispetto al secondo, assistito da privilegio di grado poziore e per l’intero importo. Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 9648/14.
Il caso
Il tribunale di Firenze aveva annullato la cartella esattoriale dell’INPS di intimazione al pagamento di una somma, a titolo di contributi omessi (nel periodo giugno 1993-gennaio 1995) e sanzioni, nei confronti di una società, con rideterminazione del complessivo debito in circa € 8.000 per contributi, sanzioni ed interessi. La Corte d’appello di Firenze riformava la sentenza e condannava la società al pagamento della somma in favore dell’INPS.
L’INPS ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici d’appello di non aver applicato il criterio d’imputazione del pagamento, tra più crediti tutti scaduti, al meno garantito, da individuare in quello per accessori (sanzioni civili ed interessi), di privilegio deteriore e soltanto per la metà dell’importo, rispetto a quello per contributi, interamente assistito da privilegio poziore. Veniva violato, così, l’art. 1193, comma 2, c.c., secondo cui, in mancanza della dichiarazione del debitore «il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico».
Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione riteneva che, in tema di imputazione di pagamento, qualora un datore di lavoro abbia una pluralità di debiti verso un ente previdenziale, il pagamento parziale va imputato all’estinzione del debito relativo alle sanzioni civili, in quanto credito meno garantito, piuttosto che al capitale rappresentato dalle contribuzioni omesse. In tal senso depone l’accezione rigorosamente tecnica della locuzione, tra più debiti scaduti (come nel caso di specie), di quello meno garantito, nel senso di esistenza o meno di cause di prelazione, comportanti la priorità satisfattiva dei crediti che ne siano assistiti. Nel caso di specie, il credito per accessori, cioè sanzioni ed interessi, previdenziali godeva di un privilegio, per ordine di soddisfazione e per entità dell’importo coperto, pari a metà, suvvalente rispetto al credito per contributi, assistito da privilegio di grado poziore e per l’intero importo. I giudici di merito, invece, al posto di considerare la consistenza della garanzia rappresentata dai diversi privilegi, istituiti per legge in considerazione della causa del credito, avevano applicato il criterio successivo di imputazione al debito più antico. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Più debiti verso l’INPS. Non è il datore di lavoro a scegliere in che ordine pagare
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venerdì 4 luglio 2014
Più debiti verso l’INPS. Non è il datore di lavoro a scegliere in che ordine pagare
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