In tema di condono fiscale, l’efficacia della sanatoria prevista dall’art. 12, Legge n. 289/2002, è condizionata “all’integrale pagamento dell’importo dovuto”, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima, regolarmente pagata, “escludono il verificarsi della definizione della lite pendente”. Lo stabilisce la giurisprudenza di legittimità (n. 20746/10), da cui la Corte, chiamata ad esprimersi sul caso del contribuente che ometteva di versare la seconda rata, non intende discostarsi.
Con l’ordinanza depositata il 3 luglio 2014, n. 15200, i Giudici di Piazza Cavour non si limitano ad annullare la sentenza di merito che, nonostante l’omissione, consentiva la definizione dei carichi di ruolo pendenti, ma, reputando superflui ulteriori accertamenti, decidono nel merito e rigettano l’originaria impugnazione da parte del contribuente contro il diniego di definizione opposto dall’Agenzia. Erroneamente i Giudici d’Appello ritenevano che, nulla prevedendo il citato art. 12 in merito alle conseguenze del mancato pagamento nei termini previsti dalla norma, dovesse darsi rilievo ai principi generali ricavabili dalla stessa legge, con conseguente autonoma e diretta efficacia dell’istanza di definizione accompagnata dal primo versamento. Ne conseguiva, per la CTR, che all’Ufficio restasse la sola facoltà d’iscrizione a ruolo delle rate non versate e della sanzione del 30% sui soli residui importi non pagati.
Ma per gli Ermellini le cose vanno diversamente: l’art. 12 non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono né del pagamento integrale del dovuto, gravando sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra il versato e il ruolo oggetto della controversia. Da ciò discende la natura di condono “clemenziale e non premiale”, prevista, invece, per altre fattispecie regolate dalla stessa legge, ove è consentito al contribuente di chiedere un accertamento straordinario. Nel caso invece dell’art. 12 non c’è alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, “esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale”. Alla luce di tali principi, non è concesso l’omesso o il ritardato pagamento delle rate.
Fonte: http://fiscopiu.it//La Stampa - Condono, il mancato pagamento anche solo di una rata esclude la definizione della lite
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martedì 8 luglio 2014
Condono, il mancato pagamento anche solo di una rata esclude la definizione della lite
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