lunedì 5 maggio 2014

Patteggiare una pena e non poterla appellare non viola il diritto dell'imputato ad un processo equo

Pronunciandosi su un caso in cui era protagonista un cittadino georgiano che aveva "patteggiato" la pena perché accusato del reato di appropriazione indebita, la Corte di Strasburgo ha, per la prima volta, esaminato in dettaglio la compatibilità del patteggiamento con il diritto ad un processo equo e ad impugnare. La Corte ha rilevato che il patteggiamento della pena tra l'accusa e la difesa è una comune caratteristica dei sistemi di giustizia penale europei e, di per sé, non è censurabile. Nel caso del Natsvlishvili, il patteggiamento - procedura introdotta nel sistema giudiziario della Georgia nel 2004 - era stato accompagnato da sufficienti garanzie contro gli abusi. In particolare, il Natsvlishvili aveva patteggiato la pena volontariamente, avendo compreso il contenuto e le conseguenze dell'accesso al rito.

Il caso

Il caso trae origine da un ricorso (n. 9043/05) contro la Georgia presentato alla Corte europea dei diritti dell’uomo, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione e.d.u., da due cittadini georgiani (Amiran Natsvlishvili e Rusudan Togonidze), marito e moglie, attualmente residenti, il primo, a Mosca (Russia) e, la seconda, a Kutaisi (Georgia).

Il Natsvlishvili era il sindaco di Kutaisi negli anni 1993-1995 nonché amministratore delegato di una fabbrica di automobili in Kutaisi, una delle più grandi aziende pubbliche in Georgia, negli anni 1995-2000. Lui e la moglie detenevano insieme la proprietà del 15,55% delle azioni della fabbrica e ne erano i principali azionisti dopo lo Stato. Nel dicembre 2002 il Natsvlishvili era stato rapito ed era stato rilasciato solo dopo il pagamento di un ingente riscatto pagato dalla sua famiglia.

Nel marzo 2004, il Natsvlishvili era stato arrestato con l'accusa di essersi appropriato di denaro della società di cui era l’amministratore (in particolare, per aver eseguito vendite fittizie ed operato fraudolentemente ai danni della stessa), utilizzandolo per finalità personali, senza alcun riguardo per gli interessi della società. L’arresto era stato ripreso e trasmesso dalla televisione locale. Il Governatore della Regione aveva anche rilasciato una dichiarazione, senza riferirsi direttamente al Natsvlishvili, con cui manifestava l’intenzione dello Stato di perseguire e identificare tutti coloro che avevano indebitamente sottratto denaro pubblico. Durante i primi quattro mesi della sua detenzione, il Natsvlishvili era stato posto nella stessa cella in cui si trovavano sia l'uomo accusato del suo rapimento sia un altro uomo che stava scontando una condanna per omicidio.

A seguito di trattative con il ministero nel settembre 2004, il Natsvlishvili accettava di essere giudicato in base ad un accordo processuale che prevedeva la sua condanna senza un esame nel merito e il versamento di una somma di 35.000 Laris Georgiano (GEL), l'equivalente di 14.700 €, in cambio di una riduzione della pena. Il processo – rilevato che il Natsvlishvili non si era dichiarato colpevole, ma aveva cooperato attivamente con le indagini, restituendo il 22,5 % delle azioni della fabbrica allo Stato – aveva ratificato l'accordo, con conseguente condanna del medesimo; la relativa decisione era definitiva e non soggetta ad impugnazione ed aveva comportato il suo immediato rilascio.

Dopo che il caso era stato presentato davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo e la relativa notizia era stata comunicata al governo georgiano nel settembre 2006, i ricorrenti denunciavano di essere stati messi sotto pressione dalle autorità giudiziarie per ritirare il loro ricorso dinanzi alla Corte di Strasburgo. A comprova di ciò, avevano presentato la copia di una e-mail scambiata dalla figlia della coppia con un rappresentante dell’ufficio del Procuratore generale georgiano, suo conoscente. In tale scambio di corrispondenza telematica, il rappresentante aveva informato la figlia dei ricorrenti nel dicembre 2006 che l'accusa era pronta a riaprire il caso del Natsvlishvili e possibilmente a raggiungere un accordo a livello nazionale.

Il ricorso e le norme violate

Invocando l'articolo 6 § 1 (diritto ad un processo equo) e dell'articolo 2 del Protocollo n ° 7 (diritto di appello in materia penale) della Convenzione e.d.u., il Natsvlishvili lamentava che la procedura di “patteggiamento” applicata nel suo caso, equivaleva ad un abuso del processo e che non era possibile presentare impugnazione davanti ad un giudice sovraordinato a quello che aveva ratificato l’accordo processuale, che egli considerava irragionevole. Egli aveva inoltre lamentato che le circostanze del suo arresto erano avvenute in violazione dell'articolo 6 § 2 (presunzione di innocenza). Entrambi i ricorrenti invocavano poi l'articolo 1 del Protocollo n ° 1 (protezione della proprietà), dolendosi per essere stati costretti a rinunciare gratuitamente alle azioni della società e per aver dovuto effettuare dei versamenti di somme “supplementari” per ottenere la sospensione del procedimento penale. Infine, basandosi sull'articolo 34 (diritto di ricorso individuale), avevano sostenuto che le autorità giudiziarie georgiane avevano tentato di costringerli a ritirare il loro ricorso presentato dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, minacciando di annullare il patteggiamento e di riaprire il procedimento penale nei confronti del Natsvlishvili.

Il ricorso veniva depositato presso la Corte europea dei diritti dell'uomo il 9 marzo 2005.

La decisione della Corte di Strasburgo

In considerazione dell’assolua novità della questione, particolare interesse assume la decisione della Corte con riferimento alla “legittimità” del c.d. patteggiamento, ritenuto dai giudici europei un rito processuale pienamente compatibile con l’art. 6 § 1 e con l'articolo 2 del Protocollo n ° 7 della Convenzione e.d.u.

La Corte, infatti, mentre ha, all'unanimità, escluso la violazione dell'articolo 6 § 2 (presunzione di innocenza)e dell'articolo 1 del Protocollo n ° 1 (protezione della proprietà), affermando che la Georgia non era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 34 (diritto di ricorso individuale), ha, invece, a maggioranza (con un unico parere parzialmente dissenziente del Giudice Gyulumyan, allegato alla sentenza), escluso che vi fosse stata la violazione dell'articolo 6 § 1 (diritto ad un processo equo) e dell'articolo 2 del Protocollo n° 7 (diritto all’impugnazione in materia penale) della Convenzione e.d.u.

Soffermandosi, in particolare, su quest’ultima questione, di grande interesse, la Corte e.d.u. ha rilevato che nel patteggiamento tra l'accusa e la difesa - la possibilità per l'imputato di ottenere una modifica in senso favorevole delle accuse o di ottenere una riduzione della sua pena in cambio di una dichiarazione di colpevolezza o di un'eccezione di non contestazione dell’accusa – è una caratteristica comune del sistemi giudiziari penali europei. Il fatto che il patteggiamento possa comportare la rinuncia di alcuni diritti processuali non è di per sé un problema ai sensi dell’art. 6 della Convenzione. Tuttavia, è importante che vengano rispettate alcune condizioni: a) che la rinuncia sia prevista in modo inequivocabile; b) che sia accompagnata da garanzie minime per evitare abusi; c) che non sia contraria al pubblico interesse.

Per quanto riguarda il caso in esame, la Corte ha osservato che per iniziativa dello stesso Natsvlishvili era stato chiesto alla pubblica accusa di accedere ad un patteggiamento. Era stato concesso l'accesso al fascicolo processuale penale ed egli era stato debitamente rappresentato da due avvocati qualificati di sua fiducia, i quali lo avevano assistito durante i “negoziati” per pervenire al patteggiamento con l'accusa. Inoltre, davanti al giudice chiamata a garantire la validità dell'accordo, il aveva esplicitamente confermato di aver compreso appieno il contenuto dell'accordo e le sue conseguenze giuridiche, e che la sua decisione di accettare non era il risultato di una costrizione o di una falsa promessa. Inoltre, una copia scritta dell’accordo, firmata dal Natsvlishvili, era stata presentata al giudice del processo. I termini esatti dell'accordo e del precedente “negoziato” erano stati così avallati dall’autorità giudiziaria. Il giudice non era stato vincolato dall’accordo ed aveva il diritto di respingerlo, in base alla sua valutazione in ordine alla congruità dei termini e del procedimento attraverso il quale era stato raggiunto l’accordo medesimo.

Per quanto riguardava, invece, la denuncia ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo n° 7 (dolendosi i ricorrenti del fatto di non aver potuto proporre impugnazione contro l'accordo di patteggiamento in quanto non era prevista la possibilità di ricorrere ad un giudice superiore), la Corte ha ritenuto normale che l'ambito del diritto di impugnazione fosse più limitato rispetto ad una condanna basata su un patteggiamento rispetto ad una condanna basata su un processo penale ordinario. Accettando il patteggiamento, infatti, il Natsvlishvili aveva scientemente rinunciato al suo diritto a un riesame (ossia ad un appello ordinario). La Corte ha concluso che l'accettazione da parte del Natsvlishvili del patteggiamento era stata indubbiamente frutto di una decisione consapevole e volontaria. Tale decisione non poteva dirsi conseguenza di una costrizione o di una falsa promessa fatta dal pubblico ministero. Al contrario, la stessa era stata accompagnata da una sufficiente salvaguardia contro eventuali abusi del processo. Infine, la Corte non ha rilevato che la stessa fosse contraria ad un qualsiasi interesse pubblico.

Era, dunque, da escludersi, la violazione dell'articolo 6 § 1 e dell'articolo 2 del protocollo n° 7.

Per quanto concerne, infine, le residue violazioni, come detto, la Corte ha all’unanimità escluso che potesse ritenersi violato l’art. 6 § 2. In particolare, per quanto riguardava la denuncia del Natsvlishvili secondo cui le circostanze del suo arresto avevano violato la presunzione di innocenza, la Corte ha osservato che il Governatore della Regione, nel rilasciare le sue dichiarazioni circa l'intenzione dello Stato di combattere la corruzione, non si era riferito specificamente al Natsvlishvili. La Corte, pertanto, ha escluso che con tale dichiarazione, il Governatore avesse reso identificabile il Natsvlishvili, né che le videoriprese del suo arresto da parte dei giornalisti di una televisione privata, in se considerate, potessero essere considerate come espressione di una campagna mediatica nei suoi confronti, al punto tale da minare il suo diritto a un processo equo. Non v'era quindi stata violazione dell’art. 6 § 2.

Quanto, ancora, alla invocata violazione dell’art. 1 del Protocollo n° 1, la Corte ha rilevato che la confisca dei beni dei ricorrenti e gli altri versamenti di denaro previsti dal patteggiamento erano stati intrinsecamente legati all’affermazione della responsabilità penale del Natsvlishvili. La legittimità e la congruità di tali sanzioni non avrebbero potuto quindi essere dissociate dal tema della congruità del patteggiamento. Alla luce della proprie conclusioni ai sensi dell'articolo 6 § 1 e dell'articolo 2 del Protocollo n° 7, la Corte ha quindi concluso che non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 1 del Protocollo n° 1.

Infine, quanto alla invocata violazione dell’art. 34, con riferimento allo scambio di e-mail tra la figlia dei ricorrenti e del rappresentante dell’Ufficio del Procuratore generale georgiano, la Corte ha rilevato che una comunicazione informale tra le autorità deputate al perseguimento penale e un terzo privato, non costituissero un mezzo idoneo con cui risolvere un caso giudiziario. Tuttavia, la Corte non ha ritenuto che tale intervento, in sé considerato, fosse incompatibile con gli obblighi dello Stato previsti dall'articolo 34. La Corte ha osservato che il contatto del rappresentante con la figlia dei ricorrenti non era stato preordinato per indurre i ricorrenti a ritirare o modificare il loro ricorso alla Cedu o altrimenti interferire con l'esercizio effettivo del loro diritto a ricorrere. La Georgia, dunque, non era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 34.

I precedenti ed i possibili impatti pratico-operativi

Si tratta di una decisione di primaria importanza, anche perché è la prima in assoluto in cui la Corte di Strasburgo si pronuncia sulla legittimità del c.d. patteggiamento, quale mezzo di definizione semplificata dei processi penali.

La decisione, inoltre, da conto anche delle diversità tra i vari paesi aderenti alla Convenzione e.d.u. in merito all’adozione del rito del patteggiamento, richiamando un interessante studio comparato tra i vari sistemi processuali (a tal proposito, in particolare, ricorda la Corte che, mentre per accedere al patteggiamento è necessaria una confessione dell’imputato - in Austria, Liechtenstein, Bosnia-Erzegovina, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Germania, Ungheria, Malta, Moldova, Montenegro, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ucraina e Regno Unito -, l’Italia invece, costituisce un'eccezione, in quanto il patteggiamento non deve necessariamente includere un’ammissione di responsabilità da parte dell’imputato e, parimenti, sono previste restrizioni alla possibilità di impugnazione).

Venendo, nello specifico, ai precedenti della Corte di Strasburgo, corre l’obbligo di ricordare come nel patteggiamento può essere considerata come una caratteristica comune dei sistemi europei di giustizia penale il fatto che l'imputato ottenga un “ridimensionamento” delle accuse o quello di ottenere una diminuzione della pena in cambio di un riconoscimento di colpevolezza o di rinuncia al processo o per aver fornito sostanziale collaborazione all'autorità investigativa (si veda il caso Slavcho Kostov c. Bulgaria, n. 28674/03, del 27 novembre 2008; il caso Rucinski c. Polonia, n. 33198/04, del 20 febbraio 2007), né può ritenersi sussistere una violazione nella contestazione dell’accusa o nel fatto stesso di negoziare l’accordo processuale (v., mutatis mutandis, il caso Babar Ahmad e altri c. Regno Unito (dec.), nn. 24027/07, 11949/08 e 36742/08 del 6 luglio 2010). Né, infine, può considerarsi un problema in sé la circostanza che con l’accedere al patteggiamento, si rinuncino ad alcune garanzie del processo, dal momento che né la lettera né lo spirito dell'articolo 6 Cedu impediscono ad una persona di rinunciare di sua spontanea volontà a tali prerogative processuali (cfr. caso Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, del 17 settembre 2009). Resta, comunque, fermo, nella giurisprudenza della Corte, che la rinuncia alle garanzie processuali non dev’essere in contrasto con alcun interesse pubblico importante (v., tra le altre, oltre al già citato caso Scoppola (n. 2), § 135-136; anche il caso Poitrimol c. Francia, 23 novembre 1993, nonché il caso Hermi c. Italia [GC], n. 18114/02). Infine, sulla compatibilità con l'articolo 2 del Protocollo n° 7, La Corte ritiene che la rinuncia al diritto di impugnazione ordinario non rappresenta una restrizione arbitraria tale da incorrere il principio di ragionevolezza di cui all'art. 2 del Protocollo n ° 7 (per il principio generale relativo alla correlazione tra i requisiti di equità di tali due disposizioni, v. caso Galstyan c. Armenia, n. 26986/03, del 15 novembre 2007).



Esito del ricorso:

Respinto

fonte: Quotidianogiuridico.it//Patteggiare una pena e non poterla appellare non viola il diritto dell'imputato ad un processo equo - Il Quotidiano Giuridico

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