Nessun dubbio per i giudici ecclesiastici, che sanciscono la nullità del matrimonio. Ma tale decisione non è accolta dai giudici italiani, i quali ritengono prevalente, ed acclarata, la buonafede della donna.
Il caso
‘Mammone’ storico – come da stereotipo dell’uomo italiano! –, ‘sensibile’ alle comodità del proprio ruolo da figlio, e poco propenso all’idea di un legame coniugale serio, solido, adulto. Così, a fargli ‘cambiare’ idea è solo l’impellenza di dover sposare la ragazza che frequenta e ha messo incinta. Ciò può bastare ad annullare il matrimonio. Solo per il Tribunale della Segnatura Apostolica, però... (Cassazione, sentenza 4387/14). Vittoria su tutta la linea, per l’uomo, dinanzi ai giudici dei Tribunali ecclesiastici: è accolta, difatti, la sua richiesta di vedere dichiarata la «nullità del matrimonio» contratto poco tempo prima con la compagna. Decisiva la constatazione della «esclusione dell’indissolubilità» dell’«unione matrimoniale», da parte dell’uomo. Ma questa visione non viene condivisa dai giudici italiani, i quali, difatti, respingono la «domanda di declaratoria di efficacia della sentenza canonica di nullità del matrimonio». Come si spiega questo pronunciamento? Semplicemente, secondo i giudici, con la constatazione della mancanza di ogni «riferimento», anche «indiretto, alla «conoscenza o conoscibilità dell’esclusione dell’indissolubilità del matrimonio» da parte della donna. E, aggiungono i giudici, «tale conoscibilità non può» certo «essere desunta dalla resistenza» dell’uomo «al matrimonio, durante il fidanzamento». Ebbene, nonostante le rimostranze dell’uomo, la scelta di non ‘accogliere’ la pronunzia ecclesiastica viene condivisa e ‘sigillata’ dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, difatti, confermano il niet all’idea che la «nullità» del matrimonio possa valere anche per lo Stato italiano. Elemento centrale è la mancanza di una chiara «conoscibilità», da parte della donna, delle «perplessità» dell’uomo all’idea del «vincolo coniugale». Perché, chiariscono i giudici, nonostante l’opposta visione proposta dall’uomo, è evidente l’«affidamento incolpevole» della donna, non smentito da «circostanze» quali «la durata» brevissima «del matrimonio» o il suo «stato di gravidanza», indicato invece, dall’uomo, come ‘errore’ a cui porre rimedio con le nozze. Allo stesso modo, anche il richiamo al «rapporto patologico» dell’uomo «con la madre e con la sorella», e alla relativa «mancanza di volontà di creare una affectio coniugalis», risultano assolutamente irrilevanti.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it \La Stampa - Mammone e allergico alle nozze, dice sì solo per un matrimonio riparatore. Nessuna nullità
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
mercoledì 7 maggio 2014
Mammone e allergico alle nozze, dice sì solo per un matrimonio riparatore. Nessuna nullità
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ferrara: Violentò minore in auto. Condanna a dieci anni per il pedofilo seriale
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Risponde di lesioni colpose di cui all'articolo 590 cod. pen. l'automobilista che apre la portiera della macchina per scendere e co...
-
Ieri la sentenza del Tribunale nei confronti uno straniero di 32 anni. Al termine dell’udienza la vittima, ora maggiorenne, ha pianto. É sta...
-
Per la sussistenza del reato di minaccia è necessaria la verifica circa l'effettiva portata intimidatoria della frase profferita. Questo...
Nessun commento:
Posta un commento