mercoledì 7 maggio 2014

Mammone e allergico alle nozze, dice sì solo per un matrimonio riparatore. Nessuna nullità

Nessun dubbio per i giudici ecclesiastici, che sanciscono la nullità del matrimonio. Ma tale decisione non è accolta dai giudici italiani, i quali ritengono prevalente, ed acclarata, la buonafede della donna.

Il caso

‘Mammone’ storico – come da stereotipo dell’uomo italiano! –, ‘sensibile’ alle comodità del proprio ruolo da figlio, e poco propenso all’idea di un legame coniugale serio, solido, adulto. Così, a fargli ‘cambiare’ idea è solo l’impellenza di dover sposare la ragazza che frequenta e ha messo incinta. Ciò può bastare ad annullare il matrimonio. Solo per il Tribunale della Segnatura Apostolica, però... (Cassazione, sentenza 4387/14). Vittoria su tutta la linea, per l’uomo, dinanzi ai giudici dei Tribunali ecclesiastici: è accolta, difatti, la sua richiesta di vedere dichiarata la «nullità del matrimonio» contratto poco tempo prima con la compagna. Decisiva la constatazione della «esclusione dell’indissolubilità» dell’«unione matrimoniale», da parte dell’uomo. Ma questa visione non viene condivisa dai giudici italiani, i quali, difatti, respingono la «domanda di declaratoria di efficacia della sentenza canonica di nullità del matrimonio». Come si spiega questo pronunciamento? Semplicemente, secondo i giudici, con la constatazione della mancanza di ogni «riferimento», anche «indiretto, alla «conoscenza o conoscibilità dell’esclusione dell’indissolubilità del matrimonio» da parte della donna. E, aggiungono i giudici, «tale conoscibilità non può» certo «essere desunta dalla resistenza» dell’uomo «al matrimonio, durante il fidanzamento». Ebbene, nonostante le rimostranze dell’uomo, la scelta di non ‘accogliere’ la pronunzia ecclesiastica viene condivisa e ‘sigillata’ dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, difatti, confermano il niet all’idea che la «nullità» del matrimonio possa valere anche per lo Stato italiano. Elemento centrale è la mancanza di una chiara «conoscibilità», da parte della donna, delle «perplessità» dell’uomo all’idea del «vincolo coniugale». Perché, chiariscono i giudici, nonostante l’opposta visione proposta dall’uomo, è evidente l’«affidamento incolpevole» della donna, non smentito da «circostanze» quali «la durata» brevissima «del matrimonio» o il suo «stato di gravidanza», indicato invece, dall’uomo, come ‘errore’ a cui porre rimedio con le nozze. Allo stesso modo, anche il richiamo al «rapporto patologico» dell’uomo «con la madre e con la sorella», e alla relativa «mancanza di volontà di creare una affectio coniugalis», risultano assolutamente irrilevanti.



Fonte: www.dirittoegiustizia.it \La Stampa - Mammone e allergico alle nozze, dice sì solo per un matrimonio riparatore. Nessuna nullità

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