Se è possibile ricostruire con esattezza un incidente tra veicoli, chi ha ragione non è obbligato, per evitare responsabilità, a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza 3876/14.
Il caso
La Corte d’appello di Genova rigettava l’impugnazione di una sentenza di primo grado proposta da un motociclista coinvolto in un incidente stradale con un’automobile. L’attore imputava al convenuto di aver eseguito una manovra imprudente, evitando di verificare se la sua svolta avrebbe creato pericoli o intralcio per la circolazione. Il motociclista ricorreva in Cassazione per due motivi. Con il primo lamentava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 154 Codice della Strada, relativo agli atti da eseguire durante un cambio di direzione o di corsia per evitare disagi agli altri veicoli. Con il secondo deduceva, in via subordinata, la violazione dell’art. 2054, comma 2, c.c., il quale, nel caso di scontro tra veicoli, presume una colpa condivisa tra tutti i soggetti coinvolti fino a prova contraria. Il ricorrente contestava un’affermazione della Corte d’appello, secondo cui la disciplina codicistica ha «funzione soltanto residuale, nel caso in cui non siano ravvisabili elementi tali, come invece accaduto nella fattispecie, per addivenire ad una compiuta ricostruzione della dinamica del sinistro». L’autista non avrebbe cioè fornito tutte le prove a dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La Corte di Cassazione sottolineava che il primo motivo si risolveva in una lamentela sull’errato apprezzamento dei fatti da parte del giudice di merito. Si sarebbe trattata infatti di un’altra ricostruzione sulle modalità dell’incidente e sul fatto se il convenuto avrebbe segnalato o meno il suo cambio di direzione in maniera adeguata. Questi giudizi sono riservati ai Tribunali di merito e, in quanto tali, sottratti al sindacato di legittimità, se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia completo, corretto e coerente. Nel caso di specie, la Corte d’appello riteneva che l’incidente fosse accaduto per esclusiva imprudenza del motociclista, negando ogni responsabilità all’altro conducente. L’innocente non deve provare niente. Questo accertamento comportava l’infondatezza anche del secondo motivo, basato sull’art. 2054 c.c.. La Corte di Cassazione ribadiva il principio di diritto secondo cui, in caso di incidente stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura ha funzione meramente sussidiaria, perché opera solo nel caso in cui non sia possibile l’accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità. Di conseguenza, se l’incidente si verifica per esclusiva colpa di un soggetto, l’altro è esonerato dalla presunzione e non è, quindi, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Scontro tra mezzi, la presunzione di colpa condivisa opera solo in caso di mancato accertamento
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martedì 6 maggio 2014
Scontro tra mezzi, la presunzione di colpa condivisa opera solo in caso di mancato accertamento
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