mercoledì 30 aprile 2014

Respinto il ricorso del contribuente che negava l’accordo e sfruttava le lungaggini del processo

Soccombe in tutti e tre i gradi di giudizio la società contribuente che si difendeva dall’avviso di accertamento emesso dall’Amministrazione a seguito dello scostamento dagli studi di settore, non essendo risultata congrua per almeno due periodi di imposta su tre. Il motivo su cui continuava a presentare (senza successo) i ricorsi verteva sull’inesistenza di un accordo, circa la consistenza dell’obbligazione tributaria, raggiunto dalle parti in sede di contradditorio e ritenuto avvenuto a tutti gli effetti dalla CTR, ove il Giudice salvava l’avviso proprio in virtù (anche) della trasfusione nell’accertamento della proposta intervenuta e soprattutto accettata dalla contribuente. Ma negando l’accordo, la ricorrente, che riteneva la semplice emissione dell’avviso già prova dell’inesistenza di una previa pattuizione, lamentava l’assenza di motivazione della sentenza di Appello, che si fondava perciò solo, a suo dire, sull’applicazione degli esiti dello studio di settore di categoria, non avendo il giudice neppure considerato le giustificazioni addotte in merito allo scostamento. La Cassazione, intervenuta nei fatti di causa, con l’ordinanza del 28 aprile scorso, n. 9326, non lascia spazio ad equivoci: gli “evidenti problemi di liquidità” della contribuente, autodichiarati nel verbale di contradditorio trascritto nella sentenza di merito, rappresentano una ragione che “chiaramente la induceva a preferire l’emissione di un avviso da poter impugnare piuttosto che di un’adesione dotata di immediata efficacia esecutiva”. Ovvero, per gli Ermellini, l’accordo, che esiste eccome, non è affatto scongiurato dal successivo avviso, potendolo evincere da altre “frasi salienti” del verbale, come quelle che riportano che è avvenuto proprio in “ordine all’accertamento da notificare”. Ben ha agito, dunque, secondo la Corte, il Giudice dell’Appello nel riconoscere all’accordo “valenza di elemento motivazionale aggiunto” rispetto allo scostamento e a confermare, così, l’avviso dell’Amministrazione.

Fonte: www.fiscopiu.it /La Stampa - Respinto il ricorso del contribuente che negava l’accordo e sfruttava le lungaggini del processo

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