A seguito di sentenza penale, la liquidazione, a carico del condannato, delle spese sostenute dalla parte civile va adeguatamente motivata ed operata con riferimento ai parametri stabiliti dal Dm 140/2012. Lo ha stabilito la V Sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 14335/2014, annullando la sentenza di condanna limitatamente alle spese e rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello.
La vicenda
La vicenda riguardava un uomo condannato dal G.u.p. del Tribunale di Taranto, ex articolo 444 c.p.p., per i reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carta di credito alla pena di giustizia, oltre alla rifusione delle spese sostenute nella misura di 200 euro. Vista l'esiguità della somma, la parte civile è ricorsa in Cassazione deducendo violazione di legge per difetto di motivazione, in quanto la liquidazione sarebbe stata effettuata senza specificare le voci che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato e senza giustificare il perché della quantificazione in misura inferiore ai minimi tabellari.
Il ragionamento della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso specificando che il giudice, dopo l'abrogazione delle tariffe professionali operata dall'articolo 9, comma primo del Dl n. 1/2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012), «anche se non è più vincolato, come per il passato, ai limiti minimi e massimi fissati dalle medesime, nel determinare ciò che deve essere rifuso a titolo di compenso per le prestazioni del patrono di parte civile», «deve fare riferimento ai parametri stabiliti dal Dm n. 140 del 20 luglio 2012 e fornire adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione». Al contrario, il giudice di merito aveva determinato l'entità delle spese sostenute dalla parte civile, senza distinguere gli onorari dovuti per le diverse fasi del procedimento e senza indicare le modalità di calcolo praticate, così pervenendo a un risultato globale sensibilmente inferiore ai valori medi indicati dalla Tabella B del Dm.
Le regole in caso di patteggiamento
Con riguardo al "patteggiamento", poi, Piazza Cavour seguendo l'indirizzo avvallato anche dalle Sezioni Unite (n. 40288/2011), ha stabilito: «allorché la Corte di cassazione annulli la pronunzia del giudice relativamente alla liquidazione delle spese a favore della parte civile effettuata "globalmente" senza nessuna indicazione delle voci concorrenti a formare l'importo, il rinvio va fatto al giudice penale a quo se la relativa statuizione manchi del tutto, mentre l'annullamento va disposto con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, in base al predetto art. 622, laddove l'annullamento riguardi la statuizione circa il diritto della parte civile alla liquidazione delle spese ovvero il quantum effettivamente liquidato dal giudice».
fonte: ilsole24ore.com//Parte civile, spese da liquidare con motivazione puntuale seguendo i parametri
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giovedì 1 maggio 2014
Parte civile, spese da liquidare con motivazione puntuale seguendo i parametri
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