Bilancio pesantissimo per una famiglia, ritrovatasi con la propria abitazione invasa dall’acqua a seguito di un terribile nubifragio. Ma i danni subiti non possono essere addebitati alla responsabilità dell’ente comunale per ipotetiche carenze nella realizzazione e nella manutenzione delle opere di convogliamento dell’acqua. Decisiva la valutazione della straordinarietà del fenomeno atmosferico (Cassazione, ordinanza 3767/14).
Il caso
Follia meteorologica, però, sia chiaro, il riferimento non è la stretta attualità; si parla, bensì, di quasi trent’anni fa, quando un nubifragio colpì, in maniera drammatica, alcune zone della Calabria, mettendo in gravissime difficoltà interi paesi: ebbene, quella ‘follia’ libera il Comune dalla responsabilità per i danni subiti dai propri cittadini. Durissimo, difatti, il bilancio, con moltissime famiglie che si ritrovarono la casa allagata, letteralmente. Ma il ‘peso’ dei danni, come detto, non può essere scaricato sulle ‘spalle’ del Comune, salvato proprio dalla assoluta eccezionalità del fenomeno atmosferico. Difficile da immaginare la situazione vissuta da molte famiglie, messe in ginocchio dal clamoroso nubifragio abbattutosi sulla Calabria «nella notte tra il 27 e il 28 novembre 1984»: intere zone abitate ‘invase’ dall’acqua caduta in poche ore, con relativi appartamenti distrutti. Proprio per questo, una delle famiglie colpite dal «nubifragio» cita in giudizio il Comune, chiedendo un risarcimento per «i danni provocati dall’allagamento nell’abitazione di loro proprietà e nell’annesso giardino». A sostegno di questa richiesta la sottolineatura delle carenze del Comune nella realizzazione e nella manutenzione delle «opere di canalizzazione e convogliamento delle acque piovane». Tale domanda, però, viene rispedita al mittente, sia in primo che in secondo grado: decisiva, per i giudici, la «valutazione del carattere eccezionale ed imprevedibile del nubifragio, di vaste dimensioni». Meteo folle. Ma tale visione è davvero corretta? A domandarlo, ovviamente, ancora la famiglia colpita dal nubifragio, la quale contesta, soprattutto, la «mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, volta ad accertare lo stato delle opere di convogliamento effettuate dal Comune e se opere idonee avrebbero potuto quantomeno attenuare la portata dei danni». Anche questa obiezione risulta assolutamente inutile. Tranchant la decisione dei giudici del ‘Palazzaccio’, i quali condividono in pieno l’ottica adottata nei giudizi di merito: è acclarata – anche «attraverso pertinente documentazione» sugli «effetti devastanti del nubifragio, arrecati all’intero comprensorio territoriale colpito» – la «assoluta eccezionalità dei fenomeni di precipitazione atmosferica» che, all’epoca, colpirono alcuni zone della Calabria, provocando anche «eventi di straripamento di corsi d’acqua e movimenti franosi». Alla luce della «eccezionalità del fenomeno atmosferico», concludono i giudici, è da considerare ‘bruciata’ l’ipotesi di una connessione tra «pretese condotte colpose imputabili all’ente comunale» e i «danni» lamentati dalla famiglia che ha citato in giudizio il Comune.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Nubifragio choc, casa allagata. La ‘follia’ atmosferica salva il Comune da ogni responsabilità
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mercoledì 30 aprile 2014
Nubifragio choc, casa allagata. La ‘follia’ atmosferica salva il Comune da ogni responsabilità
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