La mancata sottoscrizione da parte della banca in un contratto bancario non è di per sé sufficiente a renderlo nullo poiché la forma scritta del contratto bancario deve intendersi quale forma di tutela e protezione per il cliente. Pertanto è sufficiente la sola firma di quest’ultimo.
E’ questo il nuovo principio, che certamente farà molto discutere, sancito in materia di contratti bancari dal Tribunale di Milano con sentenza del 12 novembre 2013.
Il provvedimento in oggetto nasce a seguito dell’azione risarcitoria intrapresa da un investitore contro la propria banca, a seguito dell’acquisto errato di alcune obbligazioni, al fine di ottenere la nullità della predetta operazione con la condanna della banca alla restituzione dell’importo investito; secondo l’investitore, infatti, tale operazione sarebbe stata effettuata in mancanza di un contratto valido, poiché privo della firma della medesima banca contraente.
Orbene il tribunale di Milano, ha evidenziato che tra i principi posti a fondamento della normativa bancaria c’è l’esigenza di garantire al cliente, che si trova in una posizione più debole rispetto alla banca che è invece il contraente forte, la trasparenza e la chiarezza necessarie affinchè gli stessi possano sapere esattamente cosa stanno andando a contrarre. Ed è in tale prospettiva che è stata prevista, a pena di nullità, la forma scritta del contratto bancario.
Ma non solo. Infatti il Giudice di Merito ha sottolineato altresì che una copia del contratto redatto per iscritto debba essere consegnata al cliente per consentirgli di avere sempre sott’occhio le condizioni contrattuali e i susseguenti diritti e doveri.
Ebbene, fatte queste dovute precisazioni, il Tribunale di Milano ha però ritenuto che l’assenza della firma della banca non possa decretare la nullità del contratto se questo è stato redatto per iscritto ed è stato consegnato al cliente. Questo perché, essendo i contratti predisposti su moduli precostituiti dalla medesima banca, si presume che la stessa sia a conoscenza del loro contenuto e pertanto assume rilevanza, per la validità del contratto, la sola firma del cliente.
Pertanto, conclude il Giudice, la prescrizione della forma scritta del contratto bancario a pena di nullità è rispettata quando lo stesso sia stata firmato dal solo cliente nel cui interesse è stata sancita la forma scritta.
fonte: Altalex.com/Contratti bancari validi anche se manca la sottoscrizione della banca
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mercoledì 5 febbraio 2014
Contratti bancari validi anche se manca la sottoscrizione della banca
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