Il giudice può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità dell’imputato anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie (art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.) che richiedono la presenza di riscontri esterni. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione 44184/13.
Il caso
Un imputato era stato condannato, in sede di merito, per il delitto di violenza sessuale in danno della moglie e maltrattamenti in famiglia che avevano cagionato lesioni personali giudicate guaribili in sette giorni. Contro la sentenza, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione. A suo dire, la prova sarebbe stata fondata solo sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituitasi parte civile, la cui attendibilità avrebbe dovuto essere vagliata attentamente. Per la Suprema Corte le censure mosse alla sentenza impugnata sono infondate, in quanto non forniscono elementi concreti e specifici di critica al compendio motivazionale svolto dai giudici di merito, risultato completo, esaustivo e coerente. Nel caso, come affermato dagli Ermellini, i giudici territoriali hanno verificato e dato conto delle ragioni dell’attendibilità della donna in senso globale, «tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo». Secondo Piazza Cavour, i giudici hanno ritenuto che il grado di epilessia della persona offesa non avesse influenza sull’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla stessa, che erano risultate prive di astio o ragioni di rivalsa nei confronti del marito e hanno anche ampiamente illustrato nella motivazione della decisione i riscontri esterni a quanto narrato sugli episodi di maltrattamento posti in essere dal marito, consistenti nelle testimonianze de relato dei genitori, del maresciallo e del medico in servizio alla Guardia medica intervenuto nell’abitazione. Alla luce di ciò, il ricorso è stato rigettato.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - Moglie maltrattata: secondo le valutazioni del giudice, l’epilessia non influenza l’attendibilità delle accuse
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
mercoledì 5 febbraio 2014
Moglie maltrattata: secondo le valutazioni del giudice, l’epilessia non influenza l’attendibilità delle accuse
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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