La disponibilità della copia cartacea della dichiarazione e della dichiarazione d’impegno a trasmettere la stessa da parte dell’intermediario telematico non costituiscono prova dell’avvenuta trasmissione, che resta, in ogni caso, dimostrabile solo attraverso la regolare ricevuta di trasmissione rilasciata dallo stesso intermediario. Questo, in sintesi, il principio che emerge dalla lettura della sentenza n. 27202, pronunciata dalla Sezione V civile della Suprema Corte e depositata il 4 dicembre scorso in Cancelleria. Se è pur vero che esiste un incarico attribuito dal cliente all’intermediario, che agisce “in nome e per conto di questi”, il rapporto tra i due non ha “rilevanza esterna” e “rimane interno, conferito entro il perimetro dell’incarico conferito”. Quindi benché il compito dell’intermediario abbia un preciso rilievo nei confronti del Fisco, prevale, in questa circostanza, il rapporto privatistico con il cliente. Dunque l’unica prova che può attestare l’invio della dichiarazione resta la ricevuta telematica di presentazione della stessa. Nel fatto di causa la contribuente aveva esibito, invece, la dichiarazione IVA, accompagnata dall’impegno a trasmettere da parte dell’intermediario, elementi non considerati sufficienti dall’Amministrazione finanziaria. Benché sia stata contestata dal cliente all’intermediario la responsabilità del mancato invio, secondo il Fisco la dichiarazione di quest’ultimo non può avere “valore di prova dell’avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali”. Per tale motivo è ritenuto ammissibile il comportamento dell’Ufficio che, in assenza della presentazione del modello dichiarativo, ha proceduto alla rideterminazione dei redditi del contribuente determinando reddito d’impresa e volume d’affari in conformità agli art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e 55 del D.P.R. n. 633/1972.
Fonte: http://fiscopiu.it//La Stampa - La dichiarazione presentata all’intermediario, ma non inviata è comunque omessa
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venerdì 3 gennaio 2014
La dichiarazione presentata all’intermediario, ma non inviata è comunque omessa

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