Ciò che rileva <<nell’atto di conferimento dell’incarico al difensore, tanto per l’imputato (ex articolo 96) quanto per la parte privata non imputato (ex articolo 100), è la chiara manifestazione di volontà con l’individuazione della specifica procedura per la quale ciò avviene e degli elementi identificativi del professionista>>. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 1286/2014, annullando l’ordinanza con cui il tribunale di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile il riesame proposto da un soggetto non indagato, e terzo sequestrato, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso da GIP
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fonte: Altalex.com/Difensore, valido il conferimento dell’incarico se la volontà è chiara
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
mercoledì 15 gennaio 2014
Difensore, valido il conferimento dell’incarico se la volontà è chiara

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