Una donna di 40 anni viene fermata per un controllo mentre è alla guida della propria auto. Il test alcolemico rileva un tasso superiore al consentito, la donna ha alzato troppo il gomito. Il GIP, chiamato ad emettere un decreto penale di condanna, assolve l’imputata per non aver commesso il fatto, dopo aver dichiarato la nullità degli accertamenti urgenti (alcool test), unica prova a carico della donna, «per non essere stato dato avviso a quest’ultima della facoltà di farsi assistere da un difensore». Il Procuratore Generale ricorre per cassazione, sostenendo che la nullità si sarebbe dovuta dedurre nei termini previsti dall’art. 182 c.p.p., secondo cui «quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo». La Cassazione (sentenza 21997/13) ricorda che nel caso di accertamenti urgenti non ripetibili, all’«imputato» deve essere dato avviso del diritto di farsi assistere da un difensore, la cui presenza non è però necessaria per il compimento dell’atto. Nel caso specifico, la nullità è «di ordine generale a regime intermedio». Il giudice non precisa il momento dell’eccezione. Poiché la parte ha assistito alla nullità, avrebbe dovuto eccepirla quanto prima. L’eccezione «è tardiva quando è dedotta a distanza di parecchi giorni e in occasione di un primo atto successivo del procedimento». Il giudice non ha in alcun modo precisato se e quando l’eccezione in argomento sarebbe stata dedotta dalla donna. Poiché vi è la possibilità che tale nullità sia stata sanata dalla tardività dell’eccezione e poiché comunque lo stato di ebbrezza potrebbe essere accertato anche attraverso i sintomi constatati dai verbalizzanti, con la conseguenza che il test potrebbe anche essere irrilevante, la Cassazione annulla il provvedimento di assoluzione, rinviando per un nuovo esame della vicenda.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it /La Stampa - «Vuoi l’avvocato?». La Polizia deve chiederlo prima dell’alcool test, ma se non lo fa, la nullità deve essere eccepita subito
Blog di attualità e informazione giuridica - Lo Studio Legale Mancino ha sede in Ferrara, Via J. F. Kennedy, 15 - L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione
venerdì 11 ottobre 2013
«Vuoi l’avvocato?». La Polizia deve chiederlo prima dell’alcool test, ma se non lo fa, la nullità deve essere eccepita subito
Lo Studio Legale Mancino si occupa di tutte le fasi dell'assistenza legale in sede penale, sia per la difesa delle persone sottoposte a procedimento, sia per la tutela delle vittime di reato come parti civili. Lo Studio opera anche in tutti gli ambiti del diritto civile, dalla contrattualistica, al diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, diritti reali, assicurazioni e responsabilità civile, diritto bancario, nonché nel settore del diritto fallimentare e delle altre procedure concorsuali. L'Avv. Emiliano Mancino è abilitato alla difesa di fronte alla Corte di Cassazione. E' iscritto alle liste per il patrocinio a spese dello Stato. Lo Studio è a disposizione dei Colleghi che hanno necessità di collaborazione e/o di domiciliazione per tutti gli uffici giudiziari compresi nelle circoscrizioni dei Tribunali di Ferrara e Bologna.
Dal 2018 l’Avv. Emiliano Mancino aderisce al progetto Difesa Legittima Sicura, una rete di professionisti sul territorio nazionale che dà tutela legale a chiunque sia vittima di violenza.
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