Sì alla richiesta ex articolo 700 di sospendere la cremazione per prelevare campioni biologici al fine di accertare la paternità nel caso in cui durante il procedimento giudiziale il presunto padre sia deceduto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 23674/2013, respingendo il ricorso degli eredi contro la sentenza della Corte di appello di Ancona. Il decreto veniva assunto inaudita altera parte, e successivamente si procedeva a consulenza tecnica d’ufficio da cui risultava la paternità al 99,9%.
La Suprema corte conferma la legittimità del provvedimento d’urgenza “atipico e flessibile previsto dall’art. 700 cod. proc. civ.” in quanto “strumento di tutela cautelare ed anticipatoria, a natura complessa, fondato sull’ordine di sospensione della cremazione e sul successivo prelievo dei campioni e non un mero provvedimento di anticipazione della prova”.
Infine, con riguardo alla seconda doglianza relativa all’efficacia del provvedimento cautelare assunto inaudita altera parte i giudici osservano che le ragioni dell’inefficacia potevano essere (e sono state) sostenute nel giudizio a cognizione piena fino alla fase di legittimità. Infatti: “ai sensi dell’art. 669 novies, secondo comma, cod. proc. civ., può essere proposto ricorso al fine di richiedere la declaratoria d’inefficacia della misura cautelare. Nella specie essendo il provvedimento cautelare stato adottato in corso di causa, la censura (com’è avvenuto nella specie) è stata proposta nel corso del giudizio a cognizione piena ed è stata specificamente affrontata in tutte le fasi del giudizio. Deve, in conclusione, radicalmente escludersi una lesione del diritto di difesa”.
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