mercoledì 18 settembre 2013

Straniero irregolare e con precedenti penali, ma sposato con un’italiana: permesso di soggiorno più semplice

La domanda va valutata come semplice richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, presentata, per giunta, da un cittadino straniero non espellibile. La valutazione relativa alla potenziale pericolosità per lo Stato è affidata solo al Ministero dell’Interno in sede di adozione del provvedimento di espulsione, non al Questore che ha da decidere sul rilascio del permesso di soggiorno.

Il caso
Straniero irregolare, ma coniugato e convivente con cittadina italiana: applicabile un «trattamento favorevole» in materia di permesso di soggiorno, nonostante i precedenti penali dell’uomo. Primaria è la salvaguardia della relazione ufficiale già costituitasi in Italia (Cassazione, ordinanza 11103/13). Traguardo agognato, per l’uomo, di nazionalità tunisina, è il «permesso di soggiorno, richiesto per motivi familiari a seguito del matrimonio contratto con cittadina italiana» ma «negato dal Questore» a causa dei suoi «precedenti penali» anche in materia di droga e della sua «pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, essendo venuto in Italia abusivamente e non avendo mai svolto attività lavorative». Di fronte a tale quadro, però, l’andamento giudiziario è altalenante: in primo grado viene accolto il ricorso dello straniero, che «coniugato e convivente con cittadino italiano, non può essere espulso e ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, senza che rilevino i precedenti penali»; in secondo grado, invece, è il Ministero dell’Interno a cantar vittoria, grazie alle valutazioni dei giudici di Appello, che ritengono «rilevanti le ragioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare», quelle già indicate dal Questore. Ultimo approdo, ovviamente, quello in Cassazione, a cui si rivolge l’uomo per vedere, in sostanza, riconosciuta la legittimità, almeno sulla carta, della sua domanda. Ebbene, per sciogliere ogni nodo, i giudici richiamano, in premessa, che era stato l’uomo, «presente irregolarmente sul territorio italiano», a «richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari avendo contratto matrimonio con una cittadina italiana»: per questo, sottolineano i giudici, non si può parlare di «ricongiungimento familiare». Di conseguenza, è da condividere la valutazione della domanda – come fatto dal giudice di primo grado – come «mera richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari da parte di cittadino straniero non espellibile, essendo coniugato e convivente con cittadina italiana». Ciò comporta, peraltro, che la analisi relativa alla «pericolosità» dell’uomo, «unica ipotesi di espellibilità dello straniero convivente con familiari di nazionalità italiana», è rimessa al Ministro dell’Interno «in sede di adozione del provvedimento di espulsione», non certo al Questore «in sede di rilascio del permesso di soggiorno». Per chiudere, infine, un ulteriore chiarimento dai giudici, i quali evidenziano che «il trattamento riservato al familiare di cittadino italiano già presente sul territorio nazionale è più favorevole di quello riservato al familiare di straniero regolarmente soggiornante che debba, invece, ancora fare ingresso in Italia»: ciò alla luce di «un quadro stabilizzato di relazioni con il cittadino convivente». Quadro chiaro, quindi, che spinge i giudici ad accogliere il ricorso dell’uomo e ad affidare nuovamente la vicenda alla Corte d’Appello, destinata a tener conto, però, delle indicazioni arrivate dalla Cassazione.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it/La Stampa - Straniero irregolare e con precedenti penali, ma sposato con un’italiana: permesso di soggiorno più semplice

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