martedì 17 settembre 2013

Lo stato di crisi non salva l’imprenditore che non versa i contributi

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 13 settembre 2013 n. 37528
   
Nessuna scriminante per l’imprenditore in crisi finanziaria che non versa i contributi ma prosegue l’attività. Arriva la stretta della Cassazione con la sentenza 37528/2013. Secondo i giudici della Suprema corte, infatti, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali va esclusa ogni rilevanza dello stato di dissesto dell’impresa.

Spiega la sentenza: “Lo stato di dissesto dell’imprenditore - il quale prosegua ciononostante nell’attività d’impresa senza adempiere all’obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo - non elimina il carattere dl illiceità penale dell’omesso versamento dei contributi. Infatti i contributi non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale da pagare comunque ed in ogni caso, indipendentemente dalle vicende finanziarie dell’azienda. Ciò trova la sua ‘ratio’ nelle finalità, costituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori. Ne consegue che la commisurazione del contributo alla retribuzione deve essere considerata un mero criterio di calcolo per la quantificazione del contributo stesso”.

Fonte: ilsole24ore/Lo stato di crisi non salva l’imprenditore che non versa i contributi

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